11/09/2018
Di seguito vengono riportate le scadenze fiscali di settembre 2018.
Lunedì 17 Settembre
Annotazione dell’eventuale documento riepilogativo inerente alle fatture emesse nel corso del mese precedente di ammontare inferiore a Euro 300,00.
Ultimo giorno utile per l’emissione delle fatture relative alle cessioni dei beni, comprovate da documenti di trasporto spediti o consegnati nel mese precedente e per la loro annotazione.
Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall’art. 24, D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
Per i contribuenti mensili scade il termine per l’effettuazione della liquidazione relativa al mese di AGOSTO e per il pagamento dell’imposta eventualmente a debito.
Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato dell’Iva annuale, in rate mensili di uguale importo, con l’applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese, scade il termine per provvedere al versamento della rata mensile.
Ultimo giorno utile per effettuare il pagamento del contributo previdenziale per i soggetti che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, relativo ai compensi per collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente.
Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazioni Modello UNICO ed IRAP scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai titolari di partita Iva.
Scade il termine per il versamento delle ritenute d’acconto operate alla fonte, nel mese precedente, sui compensi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e sulle provvigioni.
Termine utile per procedere al versamento delle addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilate trattenute nel mese precedente.
Mercoledì 19 Settembre
Ultimo giorno utile per sanare le irregolarità e le omissioni inerenti alle operazioni imponibili ai fini IVA comportanti variazioni in aumento dell’imposta, e per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro il 20 agosto 2018, con pagamento della sanzione ridotta dell’1,5 % e interessi legali dello 0,3% annuo.
Martedì 25 Settembre
Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:
– delle cessioni intracomunitari di beni;
– delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri;
relativi al mese di agosto 2018.
Lunedì 1 Ottobre (essendo il 30 Settembre domenica)
Trasmissione, mediante apposito modello, dei dati delle liquidazioni Iva, mensili o trimestrali, relative al secondo trimestre 2018.
Per coloro che hanno deciso di trasmettere i dati fatture in modalità trimestrale, scade il termine per l’invio dei dati fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre 2018.
Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO, in rate mensili di uguale importo, con l’applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima entro la fine di ciascun mese scade il termine per il versamento della rata mensile.
Per i titolari di contratti di locazione ed affitto riguardanti immobili scade il termine per il versamento dell’imposta di registro relativa a:
– Cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, con effetto dal 1° SETTEMBRE 2018.
– Contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successiva alla prima, con inizio dal 1° SETTEMBRE 2018.
Autofatture – Termine ultimo per l’emissione dell’autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto, entro il mese di AGOSTO fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese di LUGLIO.
Fatture integrative – Ultimo giorno utile per l’emissione da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura originaria indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.
Comunicazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale da parte di chi a novembre intende non versare il secondo acconto Irpef per il 2018 o versarlo in misura inferiore.