Le modifiche alla mini IRES

17/04/2019

Il Decreto Crescita ha abrogato l’agevolazione sostitutiva dell’Ace (c.d. mini Ires), così come era stata prevista e introdotta con la Legge di Stabilità per il 2019.

Di fatto la c.d. MINI IRES è stata modificata prevedendo che, a partire dal periodo d’imposta 2019, al reddito d’impresa dichiarato possa essere applicata un’aliquota ridotta, pari al 22.5%, fino alla concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserva disponibile.

In modo molto semplice, se si ipotizza un utile accantonato a riserva relativo al 2018 di euro 150.000 e se si ipotizza che nel 2019 il reddito dello stesso soggetto sia pari a euro 180.000, la tassazione sul 2019 sarà:

  • –  sui primi 150.000 l’aliquota Ires agevolata pari al 22.5%
  • –  sui restanti 30.000 si applicherà l’aliquota ordinaria del 24%.
    E’ tuttavia previsto un limite all’agevolazione in quanto il reddito agevolato non può

    superare l’incremento di patrimonio netto dato dalla differenza tra il PN del bilancio d’esercizio del periodo di riferimento e il PN risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018

Il Decreto prevede anche un aumento dell’aliquota agevolata che dovrebbe passare dal 22,5% del 2019, al 21,5% del 2020, al 20,5% del 2021 e al 20% a regime dal 2022.