SPESOMETRO ESTERO: L’AGENZIA DELLE ENTRARE RISPONDE

18/04/2019

Con la risposta ad un interpello, la n. 85 del 27 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’esterometro o spesometro estero “riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni”.

Questo significa che:

  • Indipendentemente dalla natura del soggetto passivo estero (titolare o non titolare di partita Iva), l’obbligo di invio dei dati scatta per il solo fatto che la controparte del soggetto passivo Iva italiano (cedente/prestare o acquirente/committente) non sia stabilita in ITALIA.
  • Non è rilevante il fatto che l’operazione sia o meno rilevante ai fini Iva nel territorio nazionale. Per cui, di fronte ad un’operazione effettuata dal soggetto passivo Iva italiano nei confronti di un soggetto estero, l’invio dei dati va fatto a prescindere dal fatto che, ai sensi degli artt. da 7 a 7 septies DPR 633/72, l’operazione risulti territorialmente rilevante in Italia o in altro Stato UE/Extra Ue.Si ricorda che non è richiesto l’invio dei dati:
  • nel caso in cui per l’operazione con il soggetto estero sia stata emessa fattura elettronica transitata per il SdI (codice destinatario le 7 “X”);
  • sia emessa bolletta doganale;
  • sia emessa fattura elettronica tramite piattaforma “OTELLO 2.0”per le fatture Tax free.ex art. 38 quater DPR 633/72.