16/04/2020
Le scadenze sotto riportate non tengono conto delle modifiche apportate dai Decreti n. 18 del 17 marzo 2020 e n. 23 dell’8 aprile 2020 per le quali si rimanda al contenuto della Circolari di Studi
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 20.3.2020, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2019, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
I sostituti d’imposta devono versare:
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2020.
L’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivo IVA.
Qualora gli importi dovuti non superino i 1.000,00 euro annui, il versamento può avvenire con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di marzo 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
A causa dell’emergenza da Coronavirus, l’adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020).
I commercianti al minuto e i soggetti assimilati, con volume d’affari 2018 superiore a 400.000,00 euro, devono effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare l’applicazione delle previste sanzioni, dei dati dei corrispettivi:
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:
La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:
A causa dell’emergenza da Coronavirus, l’adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020).
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale.
La presentazione del modello deve avvenire:
A causa dell’emergenza da Coronavirus, l’adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020).
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).
Le comunicazioni:
A causa dell’emergenza da Coronavirus, l’adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020)
Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.
Studio Pietrobon & Associati