SCADENZIARIO FISCALE APRILE 2020

16/04/2020

Le scadenze sotto riportate non tengono conto delle modifiche apportate dai Decreti n. 18 del 17 marzo 2020 e n. 23 dell’8 aprile 2020 per le quali si rimanda al contenuto della Circolari di Studi

Giovedì 16 Aprile

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2020;
  • versare l’IVA a debito.
Versamento rata saldo IVA 2019

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 20.3.2020, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2019, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2020;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2020;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2020.

Lunedì 20 Aprile

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2020.

L’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivo IVA.

Qualora gli importi dovuti non superino i 1.000,00 euro annui, il versamento può avvenire con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

Lunedì 27 Aprile

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di marzo 2020, in via obbligatoria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2020, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di marzo 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

A causa dell’emergenza da Coronavirus, l’adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020).

Giovedì 30 Aprile

Trasmissione telematica corrispettivi

I commercianti al minuto e i soggetti assimilati, con volume d’affari 2018 superiore a 400.000,00 euro, devono effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare l’applicazione delle previste sanzioni, dei dati dei corrispettivi:

  • relativi al periodo compreso tra l’1.7.2019 e il 31.12.2019;
  • a condizione che sia stata comunque garantita la memorizzazione dei corrispettivi stessi, anche con le previste modalità semplificate.
Trasmissione dati operazioni con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

  • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.

La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale;
  • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

A causa dell’emergenza da Coronavirus, l’adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020).

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre gennaio-marzo 2020;
  • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 26.3.2020 n. 144055.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale.

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

A causa dell’emergenza da Coronavirus, l’adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020).

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2020.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Comunicazioni all’Anagrafe tributaria

Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).

Le comunicazioni:

  • riguardano i dati relativi al 2019;
  • devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).

A causa dell’emergenza da Coronavirus, l’adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020)

 

Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

Studio Pietrobon & Associati