SCADENZIARIO FISCALE DICEMBRE 2020

9/12/2020

Giovedì 10 dicembre

 

ADEMPIMENTO COMMENTO
Versamento acconti da modello REDDITI 2020 Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che non possono beneficiare dell’ulteriore proroga al 30.4.2021 ai sensi degli artt. 98 del DL 104/2020, 6 del DL 149/2020 e 1 del DL 157/2020, devono effettuare il ver­samento del se­condo o unico acconto dovuto per l’anno 2020, rela­tivo:

·       all’IRPEF;

·       alla ce­dolare secca sulle locazioni;

·       all’imposta sosti­tutiva del 5% per i c.d. “con­tri­­buen­ti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011;

·       all’imposta sosti­tutiva del 15% o 5% per i con­tri­­buenti rientranti nel regime fiscale for­fet­tario ex
L. 190/2014;

·       all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero);

·       all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie al­­l’e­ste­ro);

·       al contributo INPS alla Gestione separata ex L. 335/95;

·       all’IRES e alle relative maggiorazioni e addizionali;

·       all’addizionale IRPEF/IRES sul reddito riguardan­te il ma­teriale pornografico e di incitamento alla vio­lenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);

·       all’IRAP.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entra­te, qua­lora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uni­che 2020”, rela­tive al 2019, che non contengono dati da uti­liz­zare per l’ela­borazione della dichiara­zione pre­com­pilata.

Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguar­danti:

·       i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’e­ser­­ci­zio abituale di arti o professioni;

·       le provvigioni;

·       i corrispettivi erogati dal condominio per con­tratti di appalto;

·       i redditi esenti.

Presentazione
modelli 770/2020
I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia del­le Entrate:

·       il modello 770/2020;

·       in via telematica, direttamente o avvalendosi de­gli intermediari abi­­­li­­tati.

 

Ai fini dell’invio, il modello 770/2020 può essere suddi­viso in un massimo di tre parti.

Regolarizzazione
modelli 770/2019
I sostituti d’imposta possono regolarizzare, median­te il rav­­ve­dimento operoso:

·       l’infedele presentazione dei modelli 770/2019, re­la­tivi al 2018;

·       le violazioni di omessa effettuazione delle ri­te­nu­te, commesse nel 2019;

·       gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti di ri­te­­nute del 2019.

 

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

·       il versamento degli importi non versati, degli in­te­ressi legali e delle sanzioni ridotte ad un ot­ta­vo del minimo, previste per le diverse vio­lazioni;

·       la presentazione dell’eventuale dichiarazione in­te­­­gra­tiva.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­­­messe:

·       nell’anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;

nelle annualità antecedenti, con riduzione del­le san­­­zioni ad un sesto del minimo.

Trasmissione
telematica delle
dichiarazioni
Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­ci­­den­te con l’anno solare devono presentare in via tele­ma­­tica, direttamente o avvalendosi degli in­ter­me­­diari abi­­litati:

·       il modello REDDITI 2020;

·       il modello IRAP 2020 (se soggetti passivi IRAP).

Trasmissione
telematica di alcuni
quadri del modello
REDDITI PF 2020
Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2020 devono presentare in via telematica:

·       alcuni quadri del modello REDDITI PF 2020 (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2020; il qua­dro AC del mo­dello REDDITI PF 2020 deve es­sere pre­sen­tato se non è già stato compilato il quadro K del mo­dello 730/2020;

·       direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­li­ta­ti.

Trasmissione
telematica modello CNM
La società o ente consolidante, con periodo d’impo­sta co­in­­cidente con l’anno solare, deve presen­tare in via te­le­ma­tica il modello CNM 2020:

·       direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­li­ta­ti;

·       in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2020.

Opzione per il
consolidato fiscale
I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’an­no solare devono comunicare all’Agenzia del­le En­tra­­te l’esercizio dell’opzione trien­na­le o quin­quennale per la tas­sazione di gruppo (con­so­lidato na­zio­na­le o mon­diale), o la sua revoca:

·       a decorrere dall’anno 2020;

·       nell’ambito del modello REDDITI 2020.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­ca­ta con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasfor­ma­zio­ni co­municano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via tele­matica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca dell’opzione è possibile decorso:

·       ciascun triennio di validità, per il consolidato na­zio­na­le;

·       il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.

Opzione per la trasparenza fiscale I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­­te l’esercizio dell’opzione tri­en­­na­le per il re­gime della tra­sparenza fiscale, o la sua revoca:

·       a decorrere dall’anno 2020;

·       nell’ambito del modello REDDITI 2020.

 

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si in­tende eser­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni co­mu­nicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via tele­matica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità del­­l’op­zione.

Opzione per la
determinazione dell’IRAP in base
al bilancio
Gli imprenditori individuali e le società di persone com­mer­ciali, in contabilità ordinaria, devono comu­ni­ca­re al­l’Agen­zia delle Entrate l’esercizio dell’op­zio­ne trien­na­le per la deter­minazione del va­lore della pro­du­zione netta secondo le re­gole proprie delle so­cietà di capitali e degli enti com­mer­ciali (risul­tanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:

·       a decorrere dall’anno 2020;

·       nell’ambito del modello IRAP 2020.

I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da tra­sfor­mazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmet­­­­­ten­­do in via telematica all’Agenzia delle En­trate l’ap­­po­sito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità del­­l’op­zione

Regolarizzazione
modelli REDDITI 2019, IRAP 2019 e CNM 2019
Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­ci­­­den­te con l’anno solare, che presentano i mo­del­­li RED­DITI 2020, IRAP 2020 e CNM 2020 in via tele­ma­tica, pos­sono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­di­men­to ope­ro­so, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

·       l’infedele presentazione delle dichia­ra­zioni REDDI­TI 2019, IRAP 2019 e CNM 2019, re­la­tive al 2018;

·       gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti del 2019.

 

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­messe:

·       nell’anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;

·       nelle annualità antecedenti, con riduzione del­­le san­zioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

·       il versamento degli importi non ver­sati, degli in­teres­si legali e delle san­zioni ridotte previste per le diver­se violazioni;

·       la presentazione delle eventuali dichia­ra­zioni inte­gra­tive.

Adempimenti
persone decedute
Gli eredi delle persone decedute entro il 10.8.2020:

·       devono presentare in via telematica i modelli RED­DITI 2020 e IRAP 2020 cui era obbligato il defunto;

·       possono regolarizzare mediante il ravvedi­men­to ope­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­fe­­­de­le presen­tazione delle dichiarazioni re­la­­tive al 2018 e agli anni precedenti e gli omes­si, insuf­fi­cien­ti o tardivi versa­men­ti del 2019 e degli anni pre­ce­denti.

Registro beni
ammortizzabili
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
Annotazioni
contribuenti
in contabilità
semplificata
I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via tele­­matica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

·       le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, so­prav­ve­nien­­­­­ze attive, minusvalenze, sopravve­nienze pas­­­­­si­­ve, per­di­te di beni strumentali, one­ri di utilità socia­le, ammor­tamenti, ac­can­to­na­menti di quie­scen­za e previdenza, ecc.);

·       il valore delle rimanenze, raggruppate in cate­go­rie omogenee per natura e per valore.

Remissione
in bonis
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare, possono regolarizzare le omesse co­­mu­ni­cazioni o gli altri adempimenti di natura formale, ne­ces­sari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:

·       in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;

·       con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

Mercoledì 16 dicembre

 

Saldo IMU 2020 I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, di­ver­­si dagli enti non commerciali, de­vo­no prov­ve­dere al versa­mento del saldo dell’imposta mu­ni­cipale pro­pria (IMU) do­vu­ta per l’anno 2020:

·       sulla base delle aliquote e delle detrazioni re­lative al 2020;

·       con eventuale conguaglio rispetto a quanto ver­­sato come prima rata;

salvo poter beneficiare dell’esonero dal pagamen­to della prima e/o della seconda rata dell’IMU do­vuta per il 2020, a seguito dell’emergenza epide­mio­lo­gica da Coronavirus.

Seconda rata IMU 2020 enti non commerciali Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al ver­sa­mento della seconda rata dell’imposta muni­cipale pro­­­pria (IMU) dovuta per l’anno 2020:

·       pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019;

·       salvo poter beneficiare dell’esonero dal paga­men­to della seconda rata dell’IMU dovuta per il 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Corona-virus.

 

Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2020 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2021

 

Versamento IVA mensile I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

·       liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2020;

·       versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA posso­no far rife­ri­mento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese pre­ce­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da Coronavirus, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2 del DL 157/2020, il versamento può essere effettuato entro il 16.3.2021 o in 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data.

Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

·       le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di no­vem­bre 2020;

·       le addizionali IRPEF trattenute nel mese di no­vem­bre 2020 sui redditi di lavoro dipen­dente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­­le ri­te­­nu­te operate nei mesi di giugno, luglio, ago­sto, set­tem­bre, ottobre e novembre 2020 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da Coronavirus, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2 del DL 157/2020, il versamento delle ritenute e delle addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato entro il 16.3.2021 o in 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data.

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR I datori di lavoro sostituti d’imposta devono ver­sare l’ac­conto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2020.

L’acconto è commisurato:

·       al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2019;

·       oppure, in alternativa, al 90% di quelle che ma­turano nel 2020.

È possibile utilizzare in compensazione della sud­det­ta im­posta sostitutiva il credito derivante dal versa­men­to negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tas­sazione del TFR.

Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2021.

Versamento acconti
da 730/2020
In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2020, i sostituti d’imposta devono ver­sa­re:

·       il secondo o unico acconto, dovuto per il 2020, a titolo di IRPEF e/o di cedolare sec­ca sulle lo­ca­zioni;

che sono stati trattenuti dagli emolumenti corri­­sposti a novembre.

Lunedì 28 dicemebre

 

ADEMPIMENTO COMMENTO
Versamento
acconto IVA
I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che tri­me­stra­li, devono versare l’acconto IVA relativo al 2020.

A causa dell’emergenza da Coronavirus, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2 del DL 157/2020, il versamento può essere effettuato entro il 16.3.2021 o in 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data.

Presentazione modelli INTRASTAT I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

·       relativi al mese di novembre 2020, in via ob­bli­ga­­toria o facoltativa;

·       mediante trasmissione telematica.

 

I soggetti che, nel mese di novembre 2020, hanno su­­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

·       i modelli relativi ai mesi di ot­to­­bre e novembre 2020, apposi­tamente contrassegnati, in via ob­bli­ga­­toria o fa­col­tativa;

·       mediante trasmissione telematica.

Mercoledì 30 dicembre

 

ADEMPIMENTO COMMENTO
Regolarizzazione secondo o unico acconto 2020 I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­sufficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2020, la cui sca­denza del termine era il 30.11.2020, possono re­go­la­riz­zare le violazioni applicando la sanzione ri­dotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.
Adempimenti persone decedute Gli eredi delle persone decedute dopo il 29.2.2020 de­­vono provvedere al versamento:

·       dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA, delle addi­zio­­na­li, del­le imposte sostitutive, delle im­po­ste pa­tri­mo­­niali e delle altre somme liqui­date nella di­chia­ra­zione dei redditi;

dovute dal defunto in relazione all’anno 2019.

Adempimenti
persone decedute
Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2020 al 30.6.2020:

·       devono presentare presso un ufficio po­stale il mo­dello REDDITI 2020 cui era obbli­gato il de­funto;

·       possono regolarizzare mediante il ravvedi­men­to ope­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­fe­­dele presentazione della dichia­­ra­zione re­la­tiva al 2018 e gli omessi, insufficienti o tardivi ver­sa­menti del 2019, con riduzione delle san­zio­ni ad un ottavo del minimo.

 

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­messe:

·       nell’anno 2018, con riduzione delle sanzio­ni ad un settimo del minimo;

·       nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

 

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

·       il versamento degli importi non versati, degli in­teressi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;

·       la presentazione delle eventuali dichiara­zioni in­te­grative.

Registrazione contratti di locazione Le parti contraenti devono provvedere:

·       alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di di­cem­bre 2020 e al pagamento della relativa im­­posta di re­gistro;

·       al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di dicembre 2020.

 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Giovedì 31 dicembre

 

ADEMPIMENTO COMMENTO
Dichiarazione IMU/TASI 2019 I soggetti passivi IMU/TASI devono presentare la di­chia­ra­zio­ne relativa all’anno 2019, qualora obbliga­toria.

Gli enti non commerciali che possiedono immobili total­mente o parzialmente esenti, ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, devono presentare la dichiara­zione:

·       esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;

utilizzando lo specifico modello “IMU TASI ENC”.

Ravvedimento IMU/TASI 2019 I soggetti passivi IMU/TASI possono regolarizzare l’o­messo, insufficiente o tardivo versamento dell’impo­sta do­­­vuta per il 2019, con applicazione della sanzione ri­dotta del 3,75%, oltre agli interessi legali
Rimborsi modelli 730/2020 integrativi I sostituti d’imposta devono effettuare, nei con­fron­ti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente, che hanno presentato il mo­dello 730/2020 integrativo, i rela­tivi rimborsi.
Opzione per il regime ex L. 398/91 Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le as­so­ciazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le ban­de mu­sicali, i cori amatoriali, le associa­zio­ni filodram­ma­­tiche, di mu­sica e danza popolare, devono comu­ni­care l’op­zio­ne per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91
n. 398:·       alla SIAE competente, in ragione del pro­prio do­­micilio fiscale;

·       a decorrere dal 2021.

L’opzione è vincolante per 5 anni.

Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, me­­diatori, rappresentanti di commercio) che si avval­gono dell’opera continuativa di dipen­denti o di terzi, ai fini dell’ap­plicazione della rite­nu­ta d’acconto sul 20% (in­vece che sul 50%) del­le provvigioni corri­sposte, de­­vo­no spe­dire ai com­mittenti, preponenti o man­danti:

·       l’apposita dichiarazione per gli anni 2021 e se­guenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti);

mediante raccomandata con avviso di rice­vi­­men­­­to o tramite posta elettronica certifi­cata (PEC).

Contributi previdenza complementare Le persone fisiche che, nel 2019, hanno versato con­­tri­buti o premi di previdenza complementare, devo­no co­­mu­­nicare al fondo pensione o all’im­presa assi­cu­ra­tri­­ce l’im­porto dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella rela­tiva di­chia­razio­ne dei redditi (730/2020 o REDDITI PF 2020).

Le prestazioni previdenziali complementari riferi­bili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concor­ro­no alla formazione della base imponibile della presta­zione erogata dalla forma pensioni­sti­ca comple­men­tare.

Opzione per il regime del risparmio ammini-strato o gestito Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al ca­pital gain possono esercitare o revocare l’op­zione:

·       per il regime del “risparmio amministrato” o del “ri­sparmio gestito”;

·       in relazione ai rapporti di custodia e am­mi­ni­­stra­zione titoli presso intermediari abili­tati.

L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2021.

Trasparenza fiscale I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’A­gen­zia delle Entrate la conferma dell’opzione trien­nale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fu­sio­ne o scissione della società parteci­pata.

In generale, la conferma dell’opzione deve esse­re co­mu­nicata entro la fine del periodo d’imposta da cui decor­rono gli effetti fiscali dell’operazione.

Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti. 

Studio Pietrobon & Associati