9/12/2020
ADEMPIMENTO | COMMENTO |
Versamento acconti da modello REDDITI 2020 | Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che non possono beneficiare dell’ulteriore proroga al 30.4.2021 ai sensi degli artt. 98 del DL 104/2020, 6 del DL 149/2020 e 1 del DL 157/2020, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto per l’anno 2020, relativo:
· all’IRPEF; · alla cedolare secca sulle locazioni; · all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011; · all’imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex · all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero); · all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie all’estero); · al contributo INPS alla Gestione separata ex L. 335/95; · all’IRES e alle relative maggiorazioni e addizionali; · all’addizionale IRPEF/IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”); · all’IRAP. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
Trasmissione telematica Certificazioni Uniche | I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 2020”, relative al 2019, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti: · i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni; · le provvigioni; · i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; · i redditi esenti. |
Presentazione modelli 770/2020 |
I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
· il modello 770/2020; · in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Ai fini dell’invio, il modello 770/2020 può essere suddiviso in un massimo di tre parti. |
Regolarizzazione modelli 770/2019 |
I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:
· l’infedele presentazione dei modelli 770/2019, relativi al 2018; · le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2019; · gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2019.
La regolarizzazione si perfeziona mediante: · il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni; · la presentazione dell’eventuale dichiarazione integrativa. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: · nell’anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. |
Trasmissione telematica delle dichiarazioni |
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:
· il modello REDDITI 2020; · il modello IRAP 2020 (se soggetti passivi IRAP). |
Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2020 |
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2020 devono presentare in via telematica:
· alcuni quadri del modello REDDITI PF 2020 (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2020; il quadro AC del modello REDDITI PF 2020 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2020; · direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
Trasmissione telematica modello CNM |
La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2020:
· direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; · in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2020. |
Opzione per il consolidato fiscale |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:
· a decorrere dall’anno 2020; · nell’ambito del modello REDDITI 2020. |
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca dell’opzione è possibile decorso: · ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; · il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale. |
|
Opzione per la trasparenza fiscale | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:
· a decorrere dall’anno 2020; · nell’ambito del modello REDDITI 2020.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione. |
Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio |
Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:
· a decorrere dall’anno 2020; · nell’ambito del modello IRAP 2020. I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione |
Regolarizzazione modelli REDDITI 2019, IRAP 2019 e CNM 2019 |
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2020, IRAP 2020 e CNM 2020 in via telematica, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
· l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2019, IRAP 2019 e CNM 2019, relative al 2018; · gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: · nell’anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; · nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: · il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; · la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. |
Adempimenti persone decedute |
Gli eredi delle persone decedute entro il 10.8.2020:
· devono presentare in via telematica i modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 cui era obbligato il defunto; · possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2018 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019 e degli anni precedenti. |
Registro beni ammortizzabili |
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili. |
Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata |
I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:
· le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); · il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore. |
Remissione “in bonis” |
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:
· in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; · con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE. |
Saldo IMU 2020 | I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2020:
· sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2020; · con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata; salvo poter beneficiare dell’esonero dal pagamento della prima e/o della seconda rata dell’IMU dovuta per il 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. |
Seconda rata IMU 2020 enti non commerciali | Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2020:
· pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019; · salvo poter beneficiare dell’esonero dal pagamento della seconda rata dell’IMU dovuta per il 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Corona-virus.
Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2020 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2021
|
Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
· liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2020; · versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. A causa dell’emergenza da Coronavirus, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2 del DL 157/2020, il versamento può essere effettuato entro il 16.3.2021 o in 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data. |
Versamento ritenute e addizionali |
I sostituti d’imposta devono versare:
· le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2020; · le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 non è di almeno 500,00 euro. A causa dell’emergenza da Coronavirus, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2 del DL 157/2020, il versamento delle ritenute e delle addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato entro il 16.3.2021 o in 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data. |
Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR | I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2020.
L’acconto è commisurato: · al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2019; · oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2020. È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR. Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2021. |
Versamento acconti da 730/2020 |
In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2020, i sostituti d’imposta devono versare:
· il secondo o unico acconto, dovuto per il 2020, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre. |
ADEMPIMENTO | COMMENTO |
Versamento acconto IVA |
I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2020.
A causa dell’emergenza da Coronavirus, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2 del DL 157/2020, il versamento può essere effettuato entro il 16.3.2021 o in 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data. |
Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
· relativi al mese di novembre 2020, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di novembre 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: · i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica. |
ADEMPIMENTO | COMMENTO |
Regolarizzazione secondo o unico acconto 2020 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2020, la cui scadenza del termine era il 30.11.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali. |
Adempimenti persone decedute | Gli eredi delle persone decedute dopo il 29.2.2020 devono provvedere al versamento:
· dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi; dovute dal defunto in relazione all’anno 2019. |
Adempimenti persone decedute |
Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2020 al 30.6.2020:
· devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2020 cui era obbligato il defunto; · possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: · nell’anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; · nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: · il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; · la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. |
Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
· alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro; · al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2020.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
ADEMPIMENTO | COMMENTO |
Dichiarazione IMU/TASI 2019 | I soggetti passivi IMU/TASI devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2019, qualora obbligatoria.
Gli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti, ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, devono presentare la dichiarazione: · esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; utilizzando lo specifico modello “IMU TASI ENC”. |
Ravvedimento IMU/TASI 2019 | I soggetti passivi IMU/TASI possono regolarizzare l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta dovuta per il 2019, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali |
Rimborsi modelli 730/2020 integrativi | I sostituti d’imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2020 integrativo, i relativi rimborsi. |
Opzione per il regime ex L. 398/91 | Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:· alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale; · a decorrere dal 2021. L’opzione è vincolante per 5 anni. |
Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni | I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:
· l’apposita dichiarazione per gli anni 2021 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti); mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC). |
Contributi previdenza complementare | Le persone fisiche che, nel 2019, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all’impresa assicuratrice l’importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2020 o REDDITI PF 2020).
Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare. |
Opzione per il regime del risparmio ammini-strato o gestito | Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al capital gain possono esercitare o revocare l’opzione:
· per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”; · in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati. L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2021. |
Trasparenza fiscale | I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la conferma dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata.
In generale, la conferma dell’opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione. |
Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.
Studio Pietrobon & Associati