13/05/2020
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 20.3.2020, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2019, devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.
I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020 non è di almeno 500,00 euro.
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2020.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:
Scade il termine per il versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre 2020.
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di aprile 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
A causa dell’emergenza da Coronavirus, l’adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020).
Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:
Sulla differenza tra il valore normale (o catastale) degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, da versare:
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno presentato all’Agente della Riscossione competente la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione”), devono effettuare il versamento delle rate delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione, scadute il 28.2.2020 (art. 68co. 3 del DL 18/2020) o in scadenza il 31.5.2020.
Le persone fisiche con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno presentato all’Agente della Riscossione competente la domanda di “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento della seconda rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione, scaduta il 31.3.2020 (art. 68 co. 3 del DL 18/2020).
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provvedimento Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
A causa dell’emergenza da Coronavirus, la registrazione e il correlato versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020 e circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, § 1.21).
Gli eredi delle persone decedute dall’1.8.2019 al 30.11.2019:
A causa dell’emergenza da Coronavirus, l’adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020).
Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.
Studio Pietrobon & Associati