SCADENZIARIO FISCALE MARZO 2020

11/03/2020

Lunedì 16 Marzo

Versamento saldo IVA 2019

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2019 (modello IVA 2020). Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:

  • entro il 30.6.2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • oppure entro il 30.7.2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2020;
  • versare l’IVA a debito.
Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2020;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020 non è di almeno 500,00 euro.

Tassa numerazione e bollatura libri e registri

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;
  • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’importo della tassa prescinde:

  • dal numero dei libri e registri;
  • dalle relative pagine.

Martedì 25 Marzo

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di febbraio 2020, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di febbraio 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Lunedì 30 Marzo

Redazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2020.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Lunedì 31 Marzo

Certificazione redditi da lavoro

I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2019:

  • delle somme e valori corrisposti;
  • delle ritenute operate;
  • delle detrazioni d’imposta effettuate;
  • dei contributi previdenziali trattenuti.

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della “Certificazione Unica 2020”, approvato dall’Agenzia delle Entrate. Se la certificazione relativa al 2019 è già stata consegnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2019” (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2019), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova “Certificazione Unica 2020”.

Certificazione dividendi

I soggetti che, nel 2019, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

  • dei dividendi corrisposti;
  • delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.

La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate il 15.1.2020).

Certificazione capital gain

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2019.
L’obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”. Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.

Trasmissione dati erogazioni liberali

Le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa e sperimentale, i dati delle:

  • erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2019 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;
  • erogazioni liberali restituite nell’anno 2019, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.
Modello “EAS”

Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

  • se nell’anno 2019 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato;
  • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.

La presentazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2019:

  • utilizzando il modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2020”, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):

  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.

Possono essere inviate dopo il 31.3.2020 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2020 (2.11.2020) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione dei modelli 730/2020 e REDDITI 2020 PF precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
  • le provvigioni;
  • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;
  • i redditi esenti.
Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi s disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:

  • relativa agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on-line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati o da effettuare nel 2020;
  • al fine di beneficiare dell’apposito credito d’imposta.