SCADENZIARIO FISCALE MARZO 2021

10/03/2021

Mercoledì 10 marzo

 

ADEMPIMENTO COMMENTO
Redazione
inventario
Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2019.Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Stampa
scritture contabili
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2019.Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.La tenuta con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, dei registri contabili è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
Conservazione
informatica dei
documenti
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:

  • relativi all’anno 2019;
  • mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi.

Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.


Martedì 16 marzo

 

ADEMPIMENTO

COMMENTO

Trasmissione telematica
Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2020:

  • utilizzando il modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2021”, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):

  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.

Possono essere inviate dopo il 16.3.2021 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2021 (2.11.2021) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione dei modelli 730/2021 e RED

DITI PF 2021 precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
  • le provvigioni;
  • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;
  • i redditi esenti.

Certificazione
dividendi

I soggetti che, nel 2020, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

  • dei dividendi corrisposti;
  • delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.

La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021).

Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza Coronavirus

I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, che scadevano nei mesi di novembre e dicembre 2020, devono effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi:

  • in un’unica soluzione;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.3.2021.

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2021;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 non è di almeno 500,00 euro.

Tassa numerazione e bollatura libri e registri

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;
  • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’importo della tassa prescinde:

  • dal numero dei libri e registri;
  • dalle relative pagine.

Versamento
saldo IVA 2020

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021).

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:

  • entro il 30.6.2021, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • oppure entro il 30.7.2021, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2021;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

Giovedì 25 marzo

 

ADEMPIMENTO

COMMENTO

Iva comunitaria 

Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili). Si rammenta che:

  • sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);
  • la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;

I soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

I soggetti che, nel mese di febbraio 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Martedì 30 marzo

 

ADEMPIMENTO

COMMENTO

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2021.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

Mercoledì 31 marzo

 

ADEMPIMENTO

COMMENTO

Regolarizzazione adempimenti IMU/TASI

I soggetti che, entro il 31.12.2020, non hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI relativa al 2019, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:

  • presentando la dichiarazione omessa;
  • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.

Se non è stata presentata la dichiarazione IMU/TASI relativa al 2019 e non è stata altresì versata l’IMU/TASI dovuta per il 2019, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:

  • la presentazione della dichiarazione omessa;
  • il versamento dell’IMU/TASI dovuta;
  • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione relativa agli investimenti pubblicitari:

  • sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, effettuati o da effettuare nell’anno 2021, al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, effettuati o da effettuare nell’anno 2021, al fine di beneficiare del credito d’imposta del 75% sul valore incrementale degli analoghi investimenti effettuati nell’anno 2020.

Giovedì 1 aprile

 

ADEMPIMENTO

COMMENTO

Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare, mediante posta elettronica certificata, al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:

  • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall’1.7.2020 al 31.12.2020, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti;
  • al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

 

Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

Studio Pietrobon & Associati