Scadenziario fiscale – Novembre 2022

16/11/2022

Martedì 15 Novembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

15.11.2022

Rivalutazione partecipazioni
non quotate

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all’1.1.2022, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 14% sia per le partecipazioni “qualificate” che per quelle “non qualificate”, oppure per la prima di tre rate annuali di pari importo.

15.11.2022

Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2022, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva del 14% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

15.11.2022

Rivalutazione all’1.1.2021 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2021, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2021.

15.11.2022

Rivalutazione all’1.7.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.7.2020, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2020.

15.11.2022

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

Mercoledì 16 Novembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

16.11.2022

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.9.2022.

16.11.2022

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2022;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

16.11.2022

Versamento rata
saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022):

  • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022;
  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.

16.11.2022

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2022;
  • versare l’IVA a debito.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

16.11.2022

Versamento IVA
terzo trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2022;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

16.11.2022

Contributi INPS artigiani commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2022.

Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).

16.11.2022

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022;
  • con applicazione dei previsti interessi.

Venerdì 25 Novembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

25.11.2022

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di ottobre 2022, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di ottobre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di ottobre 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Mercoledì 30 Novembre

30.11.2022

Presentazione autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19

I soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l’emergenza COVID-19 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.

L’autodichiarazione va presentata:

  • mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa;
  • direttamente o tramite un intermediario abilitato.

In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli “avvisi bonari” relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 30.11.2022, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Entro il termine in esame è possibile restituire volontariamente gli importi eccedenti i limiti dei previsti massimali, o sottrarli da aiuti successivamente ricevuti.

30.11.2022

Remissione
in bonis” adempimenti per le opzioni relative alle detrazioni edilize

I contribuenti e gli amministratori di condominio possono effettuare la c.d. “remissione in bonis” con riferimento all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da determinati interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue delle spese sostenute nel 2020:

  • presentando la prevista comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • a condizione che non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • versando la sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

30.11.2022

Presentazione domande indennità una tantum

I professionisti iscritti alle Casse professionali di previdenza e assistenza e i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle Gestioni INPS, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare all’ente previdenziale di iscrizione la domanda:

  • di concessione dell’indennità una tantum di 200,00 euro e dell’eventuale integrazione di 150,00 euro;
  • secondo le modalità stabilite dall’ente stesso.

30.11.2022

Trasmissione
telematica
delle dichiarazioni

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:

  • il modello REDDITI 2022;
  • il modello IRAP 2022 (se soggetti passivi IRAP).

30.11.2022

Trasmissione
telematica modello CNM

La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2022:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2022.

30.11.2022

Opzione per il
consolidato fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2022;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2022.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca dell’opzione è possibile decorso:

  • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;
  • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.

30.11.2022

Opzione per la trasparenza fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2022;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2022.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.

30.11.2022

Opzione per la determinazione dell’IRAP in base
al bilancio

Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2022;
  • nell’ambito del modello IRAP 2022.

I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.

30.11.2022

Adempimenti
persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2022:

  • devono presentare in via telematica i modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2020 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021 e degli anni precedenti.

30.11.2022

Registro beni
ammortizzabili

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

30.11.2022

Annotazioni
contribuenti
in contabilità
semplificata

I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

  • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);
  • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.

30.11.2022

Versamento rate sospese della “rottamazione delle cartelle”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”), devono effettuare il versamento delle rate in scadenza nel 2022, che erano state sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

30.11.2022

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019 e/o al 31.12.2020;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

30.11.2022

Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2022 

Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2022, relativo:

  • all’IRPEF;
  • alla cedolare secca sulle locazioni;
  • all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011;
  • all’imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex
    L. 190/2014;
  • all’imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni;
  • all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero);
  • all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie all’estero);

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30.11.2022

Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI
PF 2022 

Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2022, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2021, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2022, nei limiti del previsto massimale.

Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2022, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2021, nei limiti del previsto massimale.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30.11.2022

Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2022 

Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2022:

  • dell’addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero;
  • dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all’estero.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30.11.2022

Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC
ed ENC 2022 

I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2022, relativo:

  • all’IRES;
  • alla maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo”;
  • all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;
  • all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero;
  • all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all’estero.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30.11.2022

Versamento
acconti IRAP

Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2022.

Dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali o professionali non sono più soggetti passivi IRAP e quindi non sono più dovuti versamenti in acconto.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30.11.2022

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022:

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022

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30.11.2022

Versamento
imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2022.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2022, qualora complessivamente di importo non superiore a 250,00 euro, se non già versata in precedenza.

30.11.2022

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2022;
  • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

30.11.2022

Dichiarazione e versamento IVA
regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

30.11.2022

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

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