SPLIT PAYMENT 2015: PRIMI CHIARIMENTI

15/02/2015

E’ stato pubblicato il 3 febbraio in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo alle modalità operative dello Spilt Payment.
In particolare:
– è stato chiarito che la fattura emessa deve evidenziare l’imposta e deve contenere anche la dicitura “scissione dei pagamenti”.

Fattura split payment 2015
La fattura andrà emessa in questo modo:

Imponibile euro 100,00
Iva 22% euro 22,00
Totale fattura euro euro 122,00
Iva a Vs carico ex art. 17 ter euro – 22,00
Netto a pagare euro 100.00
“Operazione con Scissione dei pagamenti”

1)Il regime dello split payment 2015 non si applica nei casi in cui l’Ente Pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta. Per cui non si applicherà in tutti i casi in cui il bene o il sevizio viene acquistato da un soggetto obbligato ad applicare il regime del reverse charge.

2) E’ previsto il rimborso in via prioritaria dell’Iva da parte dei soggetti che effettuano operazioni assoggettate allo split payment, per un ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni di cui all’art. 17 ter.

Con la Circolare n.1 del 09 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativamente all’ambito applicativo dello split payment 2015. In particolare la circolare ritiene che le amministrazioni pubbliche individuate dalla norma in commento siano le seguenti:

– Stato e organi dello Stato;
– Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi: regioni, province autonome, comuni, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni;
– Camere di commercio;
– Istituti universitari;
– Aziende sanitarie locali: enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale;
– Enti ospedalieri: aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, politecnici;
– Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
– Enti pubblici di previdenza.

La natura pubblica è requisito imprescindibile, non rientrano nel nuovo regime gli enti previdenziali privati o privatizzati, le aziende speciali e gli enti pubblici economici.

È possibile consultare l’IPA (l’indice delle pubbliche amministrazioni) nei casi dubbi, anche se tale elenco non è esaustivo. Il link è il seguente: indicepa.gov.it.

La Circolare, inoltre, chiarisce che non potranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse nell’applicazione della nuova disciplina anteriormente all’emanazione della circolare stessa.