APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT DAL 01/07/2017

11/07/2017

Il D.L. 50/2017  è stato convertito nella Legge n. 96 del 21/06/2017 pubblicata in G.U. il 23.06.2017. Questa conversione ha portato ad un ampliamento dei soggetti destinatari per quanto riguarda lo Split Payment 2017. Nel dettaglio sono previste l’estensione del meccanismo dello Split Payment anche per i lavoratori autonomi oltre che l’ampliamento dei soggetti destinatari dello stesso.

Split payment per i lavoratori autonomi

L’applicazione del nuovo regime anche da parte dei lavoratori autonomi riguarda:

  • tutte le operazioni documentate da fattura ex art. 21 (sono escluse le operazioni certificate da scontrino/ricevuta fiscale);
  • tutti gli acquisti effettuati dagli Enti Pubblici destinatari e quindi non solo quelli effettuati nella veste istituzionale ma anche quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa;
  • si applica a partire dalle operazioni fatturate dal 01/07/2017 e non interessa le fatture emesse fino al 30.06.2017.
  • sono escluse da tale regime le operazioni poste in essere nei confronti dell’Ente Pubblico che assume la qualifica di debitore d’imposta (ossia per gli acquisti di beni e servizi soggetti a reverse charge ex art. 17 DPR 633/72). In presenza di operazioni sia soggette a Split che a reverse, il regime del reverse charge è prevalente.

Split payment ed estensione dei soggetti destinatari

Lo spalti payment viene allargato a tutta la Pubblica Amministrazione, comprese le società controllate direttamente o indirettamente dagli Enti Pubblici (Regioni, Province, etc). Questo regime, viene inoltre esteso anche ai seguenti soggetti:

  • società controllate ex art. 2359 co. 1, n. 1 e 2 C.C. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • società controllate ex art. 2359 co. 1, n. 1 C.C. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
  • società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359 co. 1 n. 1 dalle predette società;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della borsa Italiana. Il MEF con specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. Per le operazioni per le quali la fattura è emessa a partire dal 01/07/2017 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni si applicano alle società che risultano incluse nel FTSE MIB alla data del 24.04.2017.

Per conoscere l’elenco delle PA e delle Società interessate all’applicazione dello Split Payment è possibile consultare l’apposita pagina allestita nel sito del Ministero delle Finanze.

E’ altresì importante far notare come in sede di conversione è stato inserito il comma 1-quater il quale stabilisce che:

“A richiesta del cedente/prestatore, l’acquirente/committente deve rilasciare un documento attestate la sua riconducibilità ai soggetti cui si applica lo split payment. I cedenti e i prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di tale regime”.

Per avere maggiori informazioni sulla modulistica da utilizzare all’occorrenza inviare una email a: info@pietrobonassociati.it