12/05/2016
La Sentenza della Corte di Cassazione n. 5720/2016 ha sottolineato e confermato la validità della presunzione “ex lege” introdotta dall’art. 90 co.8 della legge 289/2000.
L’art. 90 co. 8 della legge 289/2000 ha introdotto una presunzione assoluta in ordine al carattere pubblicitario delle donazioni (fino a euro 200.000,00) effettuate dalle imprese in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche, identificandole come spese di pubblicità, e perfettamente deducibili ex art. 108 co. 2 del TUIR.
Fatta questa premessa, affinché tale presunzione sia applicata senza problemi, è necessario rispettare alcune condizioni ben precise:
Nel momento in cui sono rispettati tutti questi punti, opera la presunzione assoluta ex lege 289/2000 art. 90 co. 8, esonerando il contribuente a dover fornire ulteriori prove in tema di inerenza e economicità dell’operazione spesso richieste dall’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.