SPORT DILETTANTISTICO: DEDUCIBILITA’ DONAZIONI

12/05/2016

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 5720/2016 ha sottolineato e confermato la validità della presunzione “ex lege” introdotta dall’art. 90 co.8 della legge 289/2000.

L’art. 90 co. 8 della legge 289/2000 ha introdotto una presunzione assoluta in ordine al carattere pubblicitario delle donazioni (fino a euro 200.000,00) effettuate dalle imprese in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche, identificandole come spese di pubblicità, e perfettamente deducibili ex art. 108 co. 2 del TUIR.

Fatta questa premessa, affinché tale presunzione sia applicata senza problemi, è necessario rispettare alcune condizioni ben precise:

  1. Va verificato lo status di associazione sportiva dilettantistica nel registro del Coni;
  2. Va redatto apposito contratto a prestazione corrispettive, nel quale deve emergere in maniera dettagliata le situazioni nelle quali si manifesterà la pubblicità;
  3. Nel contratto va evidenziata la durata della prestazione pubblicitaria;
  4. A posteriori va raccolta la documentazione cartacea (foto, volantini etc,) della pubblicità svolta;
  5. Al termine della stagione sportiva è opportuna una relazione da parte della associazione sportiva, relativa all’attività svolta per soddisfare le obbligazioni richieste.

Nel momento in cui sono rispettati tutti questi punti, opera la presunzione assoluta ex lege 289/2000 art. 90 co. 8, esonerando il contribuente a dover fornire ulteriori prove in tema di inerenza e economicità dell’operazione spesso richieste dall’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.