SUPER/IPER AMMORTAMENTO: TRASFORMAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA commi da 184 a 197

10/01/2020

La Legge di Bilancio per il 2020 ha trasformato l’agevolazione del super/iper ammortamento, in CREDITO D’IMPOSTA da utilizzare direttamente in compensazione in F24 in 5 quote annuali di pari importo (3 quote annuali per i beni IMMATERIALI) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (avvenuta interconnessione).

CARATTERISTICHE del CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professioni:
• nella misura del 6% del costo;
• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B della L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:

• nella misura del 15% del costo;
• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

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Nessuna altra modifica è prevista rispetto alle precedenti indicazioni per cui restano
confermate le esclusioni dall’agevolazione i seguenti beni:
• Veicoli di cui all’art. 164 comma 1 TUIR;
• Beni materiali strumentali peri i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore
al 6,5%;
• Fabbricati e costruzioni;
• Aerei, condotte e condutture di acque minerali, gas naturale e stabilimenti termali,
materiale rotabile ferroviario e tramviario.

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Si precisa che le fatture/documenti relativi all’acquisto di tali beni, devono indicare il riferimento alle disposizioni normative in esame.