12/01/2018
Ai fini dell’applicazione degli art. 47, comma 4 e 89 e comma 3 del TUIR relativi alla tassazione dei dividendi, si precisa che non si considerano provenienti da società residenti/localizzate in Stati segnalati nella black-list:
Si evidenzia che gli utili distribuiti dalla società non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati black list.
CREDITO PER IMPOSTE ESTERE
È prevista la non concorrenza alla formazione del reddito dell’esercizio, nella misura del 50%, degli utili provenienti da società residenti in Stati black list, qualora sia dimostrato l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale/commerciale come attività principale nel mercato dello Stato di insediamento.
In tale caso, al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti percepenti gli utili, è riconosciuto un credito d’imposta relativamente alle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.