Trasmissione dati fatture 2017 primo semestre – Agenzia delle Entrate
7/08/2017
La scadenza per l’invio fatture del primo semestre 2017 è il 18 settembre 2017. Dovranno essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate i “dati fatture” del primo semestre 2017, mentre i dati del secondo semestre dovranno essere inviati entro il 28/02/2018.
In particolare per “dati fatture” si intende l’invio di:
- Fatture emesse, indipendentemente dalla loro annotazione (comprese le fatture annotate nel registro dei corrispettivi);
- Fatture/bollette doganali ricevute, annotate nel registro Iva acquisti comprese quelle ricevute da contribuenti minimi/forfetari;
- Note di variazione delle fatture.
Non vanno comunicati i dati inseriti in altri documenti quali: schede carburante e operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale.
L’invio dei dati deve avvenire in forma analitica prevedendo:
- Dati identificativi dei soggetti coinvolti (codice Paese, partita Iva/codice fiscale, denominazione/nome e cognome);
- Data e numero fattura;
- Base imponibile/aliquota/imposta;
- Tipologia dell’operazione.
- Precisazioni:
- L’utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6 DPR 695/96 non esonera il contribuente dall’invio dei dati della singola fattura.
- I soggetti che applicano il regime forfetario ex lege 398/91 devono inviare i dati delle sole fatture emesse;
- La comunicazione dei dati avviene “per competenza” rispetto al periodo di riferimento, per cui per le fatture emesse rileva la data di emissione e per le fatture ricevute la data di registrazione del documento;
- L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le fatture cointestate emesse a privati vanno riportati i dati identificativi di uno solo dei soggetti intestatati.
Regime sanzionatorio:
Le sanzioni per omesso o errato invio dei dati delle fatture sono pari a:
- Euro 2,00 per fattura, con un massimo di euro 1.000,00 per trimestre;
- Euro 1,00, entro il limite massimo di euro 500,00, se l’invio o l’invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
Ravvedimento operoso: in caso di omesso/errato invio dei dati, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di fruire dell’Istituto del Ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs 472/97.