UTILIZZO DATI DELLE FATTURE ELETTRONICHE AGENZIA ENTRATE E GUARDIA DI FINANZA (Art. 14)

12/11/2019

L’art. 14 ha introdotto il comma 5 all’art. 1 del D. Lgs. 127/2015, stabilendo che i file delle fatture elettroniche saranno memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento per poter essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento delle loro normali funzioni di controllo e accertamento.