12/11/2019
L’art. 3 ha rivisto le modalità di compensazione dei crediti Ires, Irpef e Irap allineandoli a quelli previsti ai fini Iva.
A partire dai crediti maturati dal 1 gennaio 2019, la loro compensazione per importi superiori ad euro 5.000,00 è possibile:
A titolo di esempio: un credito Irpef, Ires o Irap pari ad euro 10.000,00 che emerge da una dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2019, potrà essere utilizzato:
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della propria attività di controllo, ai sensi dell’art. 37 comma 49 ter del D.L. 223/2006 può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli F24 contenti compensazioni con profili di rischio.
Se, a seguito di tale controllo, l’Agenzia delle Entrate, ritiene che il credito indicato in F24 sia utilizzabile, provvederà a comunicare tale decisione entro 30 giorni al soggetto che ha trasmesso la delega e, provvederà ad applicare la sanzione prevista pari ad euro 1.000,00 per ciascun modello F24 non eseguito.