12/11/2019
L’art. 4, commi 1 e 2, ha inasprito gli adempimenti legati al versamento delle ritenute fiscali in presenza di contratti di appalto – subappalto – contratti d’opera.
In particolare il COMMITTENTE (sostituto d’imposta) che affida ad un’impresa un lavoro (esecuzione di un’opera o di un servizio) è tenuto al VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA O DEL SERVIZIO STESSO. Decorrenza della nuova disposizione: 01.01.2020.
Tale obbligo scatta per il versamento delle sole ritenute riferite alle retribuzione del personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera.
ITER PREVISTO
L’impresa appaltatrice e/o subappaltatrici devono:
L’impresa committente:
L’impresa appaltatrice/subappaltatrice che ha maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente può chiedere di compensare quanto necessario per il versamento in esame delle ritenute con il proprio credito.
RESPONSABILITA’
Ai sensi del comma 7, l’impresa appaltatrice/subappaltatrice, se non versato al committente le somme necessarie, o non le versa nei termini e non richiede allo stesso la compensazione dei propri crediti è responsabile:
Il committente, nel caso in cui le imprese appaltatrici o subappaltatrici non comunichino i dati richiesti, non versino la provvista o non richiedano la compensazione del credito, devono sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute dandone comunicazione entro 90 gg all’Agenzia delle Entrate competente.
CASI DI VERSAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’IMPRESA APPALTATRICE
La norma prevede che le imprese appaltatrici/subappaltatrici possano effettuare DIRETTAMENTE il versamento delle ritenute comunicando al committente l’opzione entro la data previsa per la provvista e allegando una certificazione (DURF) dalla quale emergano i seguenti requisiti:
Le modalità di rilascio di tale certificazione (DURF) saranno emanate dall’Agenzia delle Entrate.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE
La norma prevede, inoltre, il divieto di compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere e dei servizi.