11/03/2020
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2019 (modello IVA 2020). Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020 non è di almeno 500,00 euro.
Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:
L’importo della tassa prescinde:
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di febbraio 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2019:
Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della “Certificazione Unica 2020”, approvato dall’Agenzia delle Entrate. Se la certificazione relativa al 2019 è già stata consegnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2019” (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2019), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova “Certificazione Unica 2020”.
I soggetti che, nel 2019, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:
La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate il 15.1.2020).
I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2019.
L’obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”. Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.
Le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa e sperimentale, i dati delle:
Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:
La presentazione deve avvenire:
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2019:
Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):
Possono essere inviate dopo il 31.3.2020 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2020 (2.11.2020) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione dei modelli 730/2020 e REDDITI 2020 PF precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi s disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione: