MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 120 E 125 D.L. 34/2020

17/07/2020

L’Agenzia delle Entrate ha emanato, in data 10/07/2020, il Provvedimento n. 259854 recante i criteri e le modalità applicative per la fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 D.L. 34/2020) e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125 D.L. 34/2020).

CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

 (ART. 120 D.L. 34/2020)

 

Possono accedere al credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, nella misura pari al 60% delle spese sostenute con limite di spesa previsto ad € 80.000 (ammontare massimo del credito € 48.000), le imprese e i professionisti che svolgono attività previste dall’allegato 1 al Provvedimento e che si allega alla presente circolare.

La richiesta di credito d’imposta va effettuata attraverso la compilazione di un apposita Comunicazione (allegato 2 alla presente circolare) esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, utilizzando:

  1. Il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  2. I canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.

 

Nella Comunicazione vanno indicate le spese sostenute fino al mese precedente all’invio e quelle che si presume di sostenere fino al fine 2020.

Nel caso in cui sia inviata dopo il 31/12/2020, nella Comunicazione vanno indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della ricevuta relativa all’invio della Comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 01/01/2021 e non oltre il 31/12/2021.

Il credito d’imposta può anche essere ceduto fino al 31/12/2021, secondo le modalità che verranno indicate.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART.125 D.L. 34/2020)

 

Con la medesima Comunicazione di cui al punto precedente, può essere richiesto anche il credito d’imposta in oggetto.

 

La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.

 

Nella Comunicazione vanno indicate le spese sostenute fino al mese precedente all’invio della domanda e quelle che si presume di sostenere fino al fine 2020.

Il credito d’imposta in oggetto è pari al 60% delle spese effettivamente sostenute con un limite di € 100.000 di spesa (credito d’imposta massimo pari ad € 60.000).

Il provvedimento precisa che, ai fini del rispetto dei fondi a disposizione, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro l’11 settembre 2020.

Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari:

  1. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  2. in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento sopracitato.

Il credito d’imposta può anche essere ceduto con modalità che saranno rese note dall’Agenzia delle Entrate.

Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

Studio Pietrobon & Associati

 

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