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13/04/2021

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE I TRIMESTRE 2021

Al via la procedura di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 1 TRIMESTRE 2021. Le modalità sono già state indicate nella circolare di febbraio 2021. 

A seguire le date da memorizzare in relazione al 1° TRIMESTRE 2021:

  • entro il 15.4.2021 l’Agenzia delle Entrate presenta al soggetto passivo le fatture relative al primo trimestre 2021 che recano l’assolvimento dell’imposta e quelle che ne sono sprovviste pur essendone soggette;
  • entro il 30.4.2021 il contribuente è tenuto ad accettare o a modificare gli elenchi proposti dall’Amministrazione finanziaria;
  • entro il 15.5.2021 l’Agenzia delle Entrate comunica l’importo definitivo dell’imposta di bollo dovuta;
  • entro il 31.5.2021 deve essere effettuato il versamento dell’imposta da parte del debitore.

Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250,00 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 250,00 euro.

ISA 2021: DEFINITE LE CAUSE DI ESCLUSIONE COVID -19

Con apposito decreto pubblicato in G.U. n. 33 di febbraio 2021, il Mef ha introdotto tre nuove cause di esclusione dall’applicazione degli ISA in vigore per l’anno 2020.

Si precisa che il modello andrà comunque compilato ai soli fini della comunicazione dei dati, senza applicazione dello stesso.

A seguire le tre nuove cause di esclusione:

  1. diminuzione dei ricavi / compensi 2020 rispetto al 2019 di almeno il 33%
  2. apertura della partita Iva a partire dal 01.01.2019
  3. esercizio, in maniera prevalente, delle attività economiche individuate dai codici attività della tabella allegata alla presente circolare (si tratta più precisamente di 85 attività  del settore commercio e servizi).

FATTURA CON DICHIARAZIONE D’INTENTO: VIOLAZIONE

Come noto a decorrere dal 01 gennaio 2020 è previsto che il fornitore dell’esportatore abituale, oltre a verificare l’avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione d’intento da parte del cliente, debba indicare in fattura gli estremi del protocollo di trasmissione della stessa.

Nel caso in cui tale protocollo di trasmissione non venga inserito si ritiene che la violazione commessa possa avere solo natura “formale” e non “sostanziale” in quanto tale violazione non rileva sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione sul pagamento del tributo.

Ritenendo quindi tale violazione solo di tipo formale e non sostanziale, la sanzione applicabile in misura fissa va da 250 a 2.000 euro ex art. 6 co.2 del D. Lgs. 471/97. 

Volendo regolarizzare la violazione commessa, è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso al minimo previsto. Questo significa che la sanzione da pagare risulta indicata nella tabella seguente, a secondo del termine entro il quale ci si ravvede.

TERMINE

IMPORTO

Ravvedimento entro 90 giorni

Euro 27,78 (1/9 di euro 250,00)

Ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva

Euro 31.25 (1/8 di euro 250,00)

 

COMMERCIO ELETTRONICO: NUOVI REGIME “OSS” E “IOSS”

 Con un comunicato stampa pubblicato il 29.3.2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che, a partire dall’1.4.2021, è possibile registrarsi ai nuovi regimi opzionali denominati “One Stop Shop” (OSS) e “Import One Stop Shop” (IOSS) sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’Agenzia ha implementato le necessarie funzioni telematiche.

  1. QUADRO NORMATIVO

I nuovi regimi OSS e IOSS sono previsti dalla direttiva comunitaria 5.12.2017 n. 2455 e diverranno applicabili dall’1.7.2021. Essi sono stati introdotti nell’ambito di un complesso di misure denominato “VAT e-commerce package”, volte a semplificare gli obblighi IVA previsti a carico dei soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere nei confronti di privati consumatori.

One Stop Shop (OSS)

Una delle novità previste dal “VAT e-commerce package” riguarda l’abolizione delle attuali soglie di riferimento per le vendite a distanza intracomunitarie e l’introduzione di un’unica soglia, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro, al di sopra della quale tali vendite si considerano rilevanti nello Stato del committente.

Parallelamente, per agevolare gli operatori, è stata prevista l’estensione dell’attuale regime del MOSS (Mini One Stop Shop), che quindi verrà ridenominato OSS (One Stop Shop), al fine di ricomprendervi sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni, sia la generalità delle prestazioni di servizi rese a privati nell’Unione europea.

In tal modo, i soggetti che decidono di avvalersi del regime speciale non sono tenuti a identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro per assolvere l’imposta sulle suddette operazioni, ma possono assolvere i relativi obblighi IVA mediante il c.d. “sportello unico”, nello Stato membro di identificazione.

Analogamente a quanto previsto per l’attuale MOSS, anche l’OSS si declina in un regime “UE” e in un regime “Non UE”, riservato, quest’ultimo, ai soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nella Unione europea.

Import One Stop Shop (IOSS)

In base alle nuove disposizioni unionali, a partire dall’1.7.2021 l’IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell’Unione europea, indipendentemente dal loro valore. È stato perciò istituito il regime dell’Import One Stop Shop (IOSS), che consentirà ai soggetti che effettuano nei confronti di acquirenti UE vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, in spedizioni di valore non superiore a 150,00 euro, di riscuotere l’IVA su tali operazioni presso l’acquirente e di dichiararla e versarla tramite lo sportello unico per le importazioni. 

Recepimento in ambito nazionale

Le novità descritte verranno recepite in ambito nazionale con il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26.2.2021 e attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari.

  1. REGISTRAZIONE AI REGIMI DALL’1.4.2021

Conformemente a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione UE 21.11.2019 n. 2026, l’Agenzia delle Entrate ha implementato le funzionalità telematiche necessarie a consentire ai soggetti interessati la registrazione ai regimi OSS e IOSS già a partire dall’1.4.2021, in modo da rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dall’1.7.2021.

In particolare, dall’1.4.2021, possono registrarsi:

• al regime OSS “Non UE”, i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;

• al regime OSS “UE”, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;

• al regime IOSS, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea (inoltre, i soggetti passivi stabiliti in Italia possono registrarsi sul sito delle Entrate come intermediari IOSS).

Sotto il profilo operativo:

• per il regime “OSS UE” la registrazione implica l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; 

• per il regime OSS “Non UE” e il regime IOSS, invece, la registrazione implica la compilazione di un modulo disponibile nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia.