28/07/2023
1. COMUNICAZIONI DI ANOMALIA AI FINI ISA PER IL TRIENNIO 2019-2021
Il provv. Agenzia delle Entrate 23.6.2023 n. 231840 ha approvato diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2019-2021.
1.1 Tipologie di anomalia
In relazione al triennio considerato, il provvedimento individua 26 tipi di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA che riguardano, tra l’altro, l’anomala indicazione delle cause di esclusione, l’omessa corrispondenza con i dati emergenti dalle Certificazioni uniche, le incoerenze nella gestione del magazzino.
1.2 Inoltro nel cassetto fiscale
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.
1.3 Chiarimenti mediante il software apposito
Se è stata ricevuta una comunicazione, è possibile e preferibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, ove si ritenga fondata l’anomalia, gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni.
2. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NATATORI – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL 2023
Con il DPCM 23.3.2023 e l’avviso del Dipartimento per lo sport 19.6.2023, sono state definite le modalità e i termini di presentazione, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), che risultano iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data di emanazione del suddetto DPCM, della richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi e di impianti natatori.
Le istanze vanno presentate:
Le domande presentate saranno sottoposte all’istruttoria degli organismi sportivi affilianti e del Dipartimento per lo sport.
3. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – ESTENSIONE AL TRIMESTRE 1.7.2023 – 30.9.2023
L’art. 37 del DL 22.6.2023 n. 75, intervenendo sull’art. 9 del DL 4/2022, ha previsto la proroga anche per il trimestre 1.7.2023 – 30.9.2023 del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive di cui all’art. 81 del DL 104/2020.
3.1 Caratteristiche dell’investimento
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:
Le società e associazioni sportive devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
3.2 Determinazione dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto:
4. STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – ADEGUAMENTO ALLA NUOVA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – CONCESSIONE DI UN CREDITO D’IMPOSTA
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 23.6.2023 n. 231943, ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi alle nuove disposizioni che regolano la partecipazione alla lotteria degli scontrini.
4.1 Ammontare del credito d’imposta
Il credito d’imposta per l’adeguamento di registratori telematici e server RT, introdotto dall’art. 8 del DL 176/2022, ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50,00 euro per ogni apparecchio.
4.2 Utilizzo di strumenti stracciabili per il pagamento
Per poter beneficiare del credito d’imposta, il pagamento del corrispettivo per l’adeguamento del misuratore fiscale deve avvenire con le modalità “tracciabili” individuate dal provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).
4.3 Utilizzo in compensazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel qua-dro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui).
La fruizione può avvenire a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui la fattura relativa al costo di adeguamento dell’apparecchio è stata annotata nel registro degli acquisti.
Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Codice tributo
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta in esame deve essere inserito nel modello F24 con il codice tributo “7032”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 35.
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24:
Verifica del limite di risorse disponibile
L’art. 8 del DL 176/2022 stabilisce che il contributo sia concesso “in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023”. Ciò significa che il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà scartato nel caso in cui, all’atto di conferimento della delega e “secondo l’ordine cronologico di presentazione”, il plafond residuo dello stanziamento fissato dalla norma risulti incapiente rispetto al credito.
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