21/07/2023
1. PREMESSA
Il DL 10.5.2023 n. 51 è stato convertito nella L. 3.7.2023 n. 87, pubblicata sulla G.U. 5.7.2023 n. 155 ed entrata in vigore il 6.7.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 51/2023.
2. RECEPIMENTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI
Con l’art. 4 co. 3-sexies, 3-septies e 3-octies del DL 51/2023, inseriti in sede di conversione in legge, è stata recepita la proroga, anticipata con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.6.2023 n. 98, del termine per effettuare i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023:
2.1 Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
La proroga dal 30.6.2023 al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
Soggetti che svolgono attività agricole
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).
Soci di società e associazioni “trasparenti”
È confermato che possono beneficiare della proroga al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, anche i soggetti che:
2.2 Effettuazione dei versamenti dal 21.7.2023 al 31.7.2023 con la maggiorazione
Anche in relazione ai soggetti che possono beneficiare della proroga, resta fermo il termine del 31.7.2023 per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
3. ULTERIORE RINVIO DELLE MODIFICHE AL REGIME IVA DEGLI ENTI ASSOCIATIVI
L’art. 4 co. 2-bis del DL 51/2023, inserito in sede di conversione in legge, differisce dall’1.1.2024 all’1.7.2024 l’efficacia delle modifiche al regime IVA degli enti associativi previste dall’art. 5 co. 15-quater del DL 21.10.2021 n. 146 (conv. L. 215/2021). In base a tale disposizione, verranno attratte nel campo di applicazione dell’IVA le operazioni effettuate da talune associazioni nei confronti degli associati, attualmente escluse dall’imposta.
3.1 Passaggio dal regime di esclusione all’esenzione IVA
Allo stato attuale, sono escluse da IVA le seguenti operazioni (art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72):
Poiché tali previsioni di esclusione risultano in contrasto con la direttiva 2006/112/CE, l’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021 modifica gli artt. 4 e 10 del DPR 633/72 al fine di far rientrare nel campo di applicazione dell’IVA le suddette operazioni, ma prevedendo per le stesse, in linea generale, il regime di esenzione.
L’efficacia delle modifiche in argomento era stata già oggetto di un primo rinvio all’1.1.2024, ad opera dell’art. 1 co. 683 della L. 234/2021.
Ora, l’art. 4 co. 2-bis del DL 51/2023 convertito ne prevede un ulteriore differimento all’1.7.2024, “nelle more della revisione del sistema tributario”, ossia in attesa delle misure previste dal Ddl. delega di riforma fiscale, attualmente all’esame del Parlamento, che prevede una revisione dei presupposti dell’IVA e una razionalizzazione del regime IVA per gli enti del Terzo settore.
Si evidenzia che il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione implica che le suddette operazioni degli enti associativi, ove effettuate a titolo oneroso, saranno assoggettate agli obblighi IVA di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione, comunicazione delle liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale), ferma restando la possibilità di optare per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 25.2.2022 n. 5).
4. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA DEL TERZO TRIMESTRE 2022 – PROROGA DEL TERMINE PER L’UTILIZZO
L’art. 8-bis del DL 51/2023, inserito in sede di conversione in legge, modificando l’art. 7 del DL 115/2022, proroga dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine per l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto alle imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburante relativo al terzo trimestre 2022.
5. PROROGA DELLA GARANZIA SUI MUTUI PER LA PRIMA CASA
L’art. 4-sexies del DL 51/2023, inserito in sede di conversione in legge, prevede una proroga, sino al 30.9.2023, del termine (che scadeva il 30.6.2023) per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.
Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta (nella misura massima dell’80% della quota capitale) su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000,00 euro, erogati a favore di mutuatari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
La proroga della concedibilità della garanzia sino al 30.9.2023 interessa esclusivamente le seguenti categorie di soggetti c.d. “prioritarie”, le quali devono essere munite di un ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui:
In ogni caso, la garanzia può essere concessa solo relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%.
L’art. 4-sexies del DL 51/2023 convertito estende la proroga del termine di concedibilità della garanzia prima casa, fino al 30.9.2023, anche ai casi, ai sensi dell’art. 64 co. 3 del DL 73/2021, in cui – fermi restando i requisiti sopraindicati – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.
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