Scadenzario fiscale – Luglio 2023

14/07/2023

scadenzario fiscale luglio 2023

 

Sabato 15 Luglio 

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

15.7.2023

Trasmissione
dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

15.7.2023

Presentazione domande
“sport bonus

I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2023, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Dal 15.10.2023 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande.

Lunedì 17 Luglio 

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

17.7.2023

Versamento
rata saldo IVA 2022

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.

Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2022 è avvenuto entro il 30.6.2023, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.

17.7.2023

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 30.6.2023, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

17.7.2023

Versamento
IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

17.7.2023

Versamento
ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.

17.7.2023

Versamento ritenute
sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2023;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2023.

17.7.2023

Tributi apparecchi
da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2023.

17.7.2023

Imposta di bollo speciale

Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2022, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo.

17.7.2023

Ravvedimento
acconto IMU 2023

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2023, la cui scadenza era il 16.6.2023, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.

Mercoledì 19 Luglio 

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

19.7.2023

Domande
contributi gestione impianti sportivi

Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), che risultano iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 23.3.2023, devono presentare, entro le ore 23.59, la richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto:

  • per i gestori di impianti sportivi e di impianti natatori;
  • tramite la nuova piattaforma informatica del Dipartimento per lo sport, raggiungibile all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it.

Giovedì 20 Luglio 

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

20.7.2023

Versamenti
imposte da
modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2023, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
  • del saldo per l’anno 2022 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2023 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

20.7.2023

Versamenti
contributi INPS da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2022;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2023.

La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:

  • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA;
  • anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

20.7.2023

Versamenti
imposte da
modello REDDITI SP 2023

Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

20.7.2023

Versamenti
imposte da
modello REDDITI SC ed ENC 2023 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

20.7.2023

Versamenti IRAP

Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2022;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2023.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

20.7.2023

Versamento
saldo IVA 2022

I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dal modello IVA 2023, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 e fino al 30.6.2023.

Tale versamento può essere rateizzato.

20.7.2023

Versamento IVA
da indici di
affidabilità fiscale

Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

20.7.2023

Versamento
diritto camerale

Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

20.7.2023

segue

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2023 o a luglio 2023 in seconda convocazione), che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

20.7.2023

Versamenti
rateali per
rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2023 o a luglio 2023 in seconda convocazione), che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2020 e/o al 31.12.2021;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

20.7.2023

Comunicazione verifiche
apparecchi
misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2023.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

Martedì 25 Luglio 

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

25.7.2023

segue

Presentazione modelli
INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di giugno 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre aprile-giugno 2023, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di giugno 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

Lunedì 31 Luglio 

 

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

31.7.2023

Versamento
saldo IVA 2022

I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dal modello IVA 2023, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 (fino al 30.6.2023) e con l’ulteriore maggiorazione (calcolata anche sulla precedente):

  • dello 0,4%, se non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito;
  • dello 0,4% riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito.

Tale versamento può essere rateizzato.

31.7.2023

Versamenti
imposte
da modello
REDDITI PF 2023

Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2023 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito):

  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
  • del saldo per l’anno 2022 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2023 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2023

Versamenti
contributi INPS da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2022;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2023.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2023

Versamenti
imposte
da modello
REDDITI SP 2023

Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2023

Versamenti
imposte
da modello
REDDITI SC
ed ENC 2023

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2023

Versamenti IRAP

Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito):

  • del saldo IRAP per l’anno 2022;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2023.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2023

Versamento IVA
da indici di
affidabilità fiscale

Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

31.7.2023

Versamento
diritto camerale

Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

31.7.2023

Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2023 o a luglio 2023 in seconda convocazione), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

31.7.2023

Versamenti
imposte da
modello REDDITI SC 2023

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).

Tali versamenti possono essere rateizzati. 

31.7.2023

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2022;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2023.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2023

Versamento IVA
da indici di
affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

31.7.2023

Versamento
diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

31.7.2023

Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa

I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

31.7.2023

Versamenti rateali
per rivalutazione
dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2023 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2020 e/o al 31.12.2021;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

31.7.2023

Versamento rate
da modelli
REDDITI 2023

I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

31.7.2023

Versamento rate
da modelli
REDDITI 2023

I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.

31.7.2023

Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA
per il 2022

I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 (modello IVA 2023).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;
  • la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 (modello IVA 2023):

  • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;
  • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.

Presentazione
modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre aprile-giugno 2023;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

31.7.2023

Dichiarazione
e versamento IVA
regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2023 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

31.7.2023

Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.7.2023

Registrazione contratti
di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

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