14/07/2023
Sabato 15 Luglio |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
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15.7.2023 |
Trasmissione |
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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15.7.2023 |
Presentazione domande |
I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2023, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:
Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Dal 15.10.2023 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande. |
Lunedì 17 Luglio |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
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17.7.2023 |
Versamento |
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2022 è avvenuto entro il 30.6.2023, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi. |
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17.7.2023 |
Versamento rate imposte e contributi |
I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 30.6.2023, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. |
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17.7.2023 |
Versamento |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
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17.7.2023 |
Versamento |
I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro. |
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17.7.2023 |
Versamento ritenute |
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
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17.7.2023 |
Tributi apparecchi |
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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17.7.2023 |
Imposta di bollo speciale |
Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2022, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo. |
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17.7.2023 |
Ravvedimento |
I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2023, la cui scadenza era il 16.6.2023, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali. |
Mercoledì 19 Luglio |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
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19.7.2023 |
Domande |
Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), che risultano iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 23.3.2023, devono presentare, entro le ore 23.59, la richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto:
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Giovedì 20 Luglio |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
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20.7.2023 |
Versamenti |
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2023, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
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20.7.2023 |
Versamenti |
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
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20.7.2023 |
Versamenti |
Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati. |
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20.7.2023 |
Versamenti |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati. |
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20.7.2023 |
Versamenti IRAP |
Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
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20.7.2023 |
Versamento |
I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dal modello IVA 2023, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 e fino al 30.6.2023. Tale versamento può essere rateizzato. |
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20.7.2023 |
Versamento IVA |
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato. |
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20.7.2023 |
Versamento |
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. |
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20.7.2023 segue |
Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa |
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2023 o a luglio 2023 in seconda convocazione), che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:
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20.7.2023 |
Versamenti |
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2023 o a luglio 2023 in seconda convocazione), che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:
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20.7.2023 |
Comunicazione verifiche |
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2023. La comunicazione deve avvenire:
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Martedì 25 Luglio |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
25.7.2023 segue |
Presentazione modelli |
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di giugno 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
Lunedì 31 Luglio |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
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31.7.2023 |
Versamento |
I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dal modello IVA 2023, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 (fino al 30.6.2023) e con l’ulteriore maggiorazione (calcolata anche sulla precedente):
Tale versamento può essere rateizzato. |
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31.7.2023 |
Versamenti |
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2023 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito):
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
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31.7.2023 |
Versamenti |
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), del:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
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31.7.2023 |
Versamenti |
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati. |
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31.7.2023 |
Versamenti |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati. |
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31.7.2023 |
Versamenti IRAP |
Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito):
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
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31.7.2023 |
Versamento IVA |
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato. |
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31.7.2023 |
Versamento |
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. |
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31.7.2023 |
Versamenti |
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2023 o a luglio 2023 in seconda convocazione), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:
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31.7.2023 |
Versamenti |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati. |
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31.7.2023 |
Versamenti IRAP |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
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31.7.2023 |
Versamento IVA |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato. |
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31.7.2023 |
Versamento |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. |
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31.7.2023 |
Versamenti |
I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:
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31.7.2023 |
Versamenti rateali |
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2023 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:
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31.7.2023 |
Versamento rate |
I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. |
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31.7.2023 |
Versamento rate |
I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi. |
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31.7.2023 |
Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA |
I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 (modello IVA 2023). La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 (modello IVA 2023):
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
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Presentazione |
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA). La presentazione del modello deve avvenire:
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31.7.2023 |
Dichiarazione |
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2023 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione. |
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31.7.2023 |
Dichiarazione e |
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
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31.7.2023 |
Registrazione contratti |
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
Studio Pietrobon & Associati è a tua disposizione per chiarire ogni dubbio. Contattaci per richiedere una consulenza o per avere informazioni sui nostri servizi.
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