Conversione in legge del Decreto Aiuti Quater

21/02/2023

 

1. PREMESSA

Il DL 18.11.2022 n. 176 (Decreto Aiuti-quater) è stato convertito nella L. 13.1.2023 n. 6, pubblicata sulla G.U. 17.1.2023 n. 13 ed entrata in vigore il 18.1.2023, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario già oggetto di informativa nella circolare di Dicembre 2022 n. 12. Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 176/2022.

2. CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DA DETRAZIONI “EDILIZIE” – ULTERIORE MODIFICA DELLA DISCIPLINA

I co. 4-bis e 4-ter dell’art. 9 del DL 176/2022, inseriti in sede di conversione in legge, modificano ulteriormente la disciplina dei crediti derivanti dalle opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo  ex art. 121 del DL 34/2020, aumentando da due a tre le possibili cessioni a favore di soggetti “vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicurazione).

Alla luce di tale modifica sono consentite le seguenti cessioni dei crediti d’imposta:

  • In caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo: 
    • una prima cessione, da parte del fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo”, nei confronti di chiunque (primo cessionario); 
    • tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;
    • una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti.
  • In caso di opzione per la cessione del credito: 
    • una prima cessione, da parte del beneficiario della detrazione fiscale, nei confronti di chiunque (primo cessionario);
    • tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;
    • una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti.

Ambito di applicazione

Tale modifica riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 176/2022, quindi prima del 18.1.2023.

3. CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS RELATIVI AL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022 – PROROGA DEL TERMINE PER L’UTILIZZO

Con una modifica apportata in sede di conversione in legge all’art. 1 co. 3 e 4 del DL 176/2022, è stata prevista la proroga dal 30.6.2023 al 30.9.2023 del termine per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi:

  • al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del DL 115/2022);
  • ai mesi di ottobre e novembre 2022 (disciplinati dall’art. 1 del DL 144/2022);
  • al mese di dicembre 2022 (disciplinati dallo stesso art. 1 del DL 176/2022).

Tabella riepilogativa crediti d’imposta energia e gas fruibili nel 2023

Credito d’imposta Periodo di rif.to Scadenza compensazione Codice tributo
Imprese gasivore/energivore e non gasivore/non energivore TERZO TRIMESTRE 2022 30 SETTEMBRE 2023

6968 (energivore)

6969 (gasivore)

6970 (NON energivore)

6971 (NON gasivore)

Imprese gasivore/energivore e non gasivore/non energivore OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 30 SETTEMBRE 2023

6983 (energivore)

6984 (gasivore)

6985 (NON energivore)

6986 (NON gasivore)

Imprese gasivore/energivore e non gasivore/non energivore DICEMBRE 2022 30 SETTEMBRE 2023

6993 (energivore)

6994 (gasivore)

6995 (NON energivore)

6996 (NON gasivore)

Imprese gasivore/energivore e non gasivore/non energivore PRIMO TRIMESTRE 2023 31 DICEMBRE 2023

Non ancora disponibile

 

Comunicazione all’agenzia delle entrate dei crediti d’imposta gas ed energia: scadenza 16.03.2023

Il comma 6 dell’art. 1 del Decreto Aiuti – quater convertito prevede l’obbligo da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta gas/energia di inviare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione contenente l’importo dei crediti maturati nel terzo e quarto trimestre del 2022. 

La comunicazione deve essere inviata entro il 16.03.2023.

Il mancato invio porta alla decadenza del diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato. Al momento non sono ancora disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate le modalità operative di tale comunicazione. 

4. CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA – PROROGA DEL TERMINE PER L’UTILIZZO E LA COMUNICAZIONE

L’art. 2-bis del DL 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 31.3.2023 al 30.6.2023 il termine per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio delle attività agricole e della pesca relativo al quarto trimestre 2022 (disciplinato dall’art. 2 del DL 144/2022).

5. GARANZIA SACE PER I FINANZIAMENTI A IMPRESE CHE REALIZZANO INTERVENTI CON IL “SUPERBONUS”

L’art. 9 co. 4-quater del DL 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la facoltà, per la SACE S.p.A., di concedere garanzie alle banche e ad altri soggetti abilitati per la concessione di finanziamenti a favore delle imprese edili (codici ATECO 41 “Costruzione di edifici” e 43 “Lavori di costruzione specializzati”), con sede in Italia, che realizzano interventi agevolati con il “superbonus” ex art. 119 del DL 34/2020.

6. CREDITI D’IMPOSTA PER IL SETTORE CINEMATOGRAFICO – LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ DEI CESSIONARI

Per effetto dell’art. 11-bis del DL 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, i cessionari dei crediti d’imposta per il settore cinematografico rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

 

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