Informazioni importanti – Febbraio 2023

28/02/2023

 

1. RILEVAZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI D’IMPOSTA GAS ED ENERGIA

Nel corso del 2022 molte sono state le disposizioni normative che hanno introdotto i crediti d’imposta gas/energia per far fronte all’incremento dei relativi costi. 

Dal punto di vista strettamente contabile, tali agevolazioni sono assimilate ai contributi in conto esercizio come previsto dal documento OIC n. 12.

A prescindere dal periodo di utilizzo in compensazione di tali crediti, che può avvenire anche nell’anno successivo (2023), stante le indicazioni del Documento OIC 12, e considerato il fatto che le condizioni di fruizione delle agevolazioni in commento sono da riferirsi al 2022, al fine di rispettare la più adeguata correlazione tra costi e ricavi, si ritiene che i vari tax credit 2022 gas ed energia debbano essere rilevati a Conto economico nello stesso esercizio di sostenimento dei costi.

2. ROTTAMAZIONE – QUATER: PRONTA LA DOMANDA 

Nell’ambito delle disposizioni in materia di “tregua fiscale” introdotte con la legge 197/2022 (Legge di stabilità 2023) già oggetto della circolare di gennaio, il Legislatore ha introdotto l a definizione agevolata delle cartelle di pagamento: la “rottamazione quater”.

L’Agenzia delle Entrate – riscossione, ha recentemente rese note le modalità di presentazione della domanda per accedere alla “rottamazione – quater” che, si ricorda, riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 01.01.2020 – 30.06.2022”.

La domanda va trasmessa all’Agenzia Entrate-Riscossione entro il 30.04.2023.

Entro il 30.06.2023 l’Agenzia Entrate – Riscossione comunicherà al contribuente/intermediario, l’accoglimento o il diniego della domanda. Nel caso di diniego verranno indicati i motivi mentre in caso di accoglimento saranno indicati:

  • L’importo dovuto per la definizione 
  • La scadenza dei pagamenti 
  • Informazioni per richiedere la domiciliazione dei pagamenti sul c/c.

3. LO STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 EURO – CHIARIMENTI

Tra le disposizioni in materia di “tregua fiscale”, la Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) prevede, all’art. 1, commi da 222 a 230, lo “stralcio” dei debiti di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015.

Si informa che entro il 31.01.2023 gli enti locali quali i Comuni, Provincie, Regioni e Casse di Previdenza Professionali dovevano emanare specifici provvedimenti di “non applicazione della previsione in esame” e la possibilità di optare per la rottamazione-quater. A seguire prospetto riepilogativo delle decisioni delle varie casse di previdenza.

Cassa di previdenza Stralcio fino a 1.000,00 Rottamazione quater
Dottori Commercialisti ed esperti contabili NO NO
Geometri NO NO
Notai NO NO
Architetti e ingegneri NO NO
Medici e odontoiatri NO NO
Ragionieri NO SI (debiti 2014)
Avvocati NO SI
Giornalisti NO SI
Biologi NO SI
Veterinari NO SI
Farmacisti NO Non pervenuto

 

4. ADEGUAMENTO REGISTRATORI DI CASSA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

A seguito delle modifiche apportate alla c.d. “lotteria degli scontrini”, che prevedono un’estrazione istantanea con verifica immediata della vincita, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 18.01.2023 ha aggiornato i Provvedimenti di riferimento ai fini in esame nonché le relative Specifiche tecniche. In particolare è stato disposto che:

  • Per poter partecipare alla lotteria istantanea, nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione, il RT / Server RT deve produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale (QRcode) i cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove Specifiche tecniche. 
  • Entro il 2.10.2023 i RT devono essere aggiornati e configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria “istantanea”. Si rammenta che per l’adeguamento, l’art. 8, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, riconosce ai commercianti al minuto / altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 obbligati alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di € 50, utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Tale credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura relativa all’adeguamento con pagamento, con modalità tracciabile, del relativo corrispettivo; 
  • Fino al 2.10.2023 i produttori potranno dichiarare la conformità dei modelli già approvati con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea.

5. RATEAZIONE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA/GAS

L’art. 3 commi da 1 a 7 del Decreto Aiuti Quater convertito in legge, ha previsto per i consumi di energia elettrica / gas naturale effettuati dall’1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023, per le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate, la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dall’1.1 al 31.12.2021. 

A tal fine: 

  • Le imprese interessate devono formulare apposita istanza ai fornitori, con modalità che saranno stabilite da un apposito DM; 
  • Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il fornitore ha l’obbligo di offrire al richiedente una proposta di rateizzazione nella quale va indicato: – l’ammontare degli importi dovuti; – il tasso di interesse applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata; il numero delle rate (minimo 12 / massimo 36 rate mensili), con le relative date di scadenza. 

Tale obbligo del fornitore è condizionato / subordinato all’effettivo rilascio della garanzia da parte di SACE spa e all’effettiva disponibilità di almeno un’impresa di assicurazione a stipulare con l’impresa richiedente una copertura assicurativa sull’intero credito, nell’interesse del fornitore di energia. 

In caso di inadempimento nel pagamento di 2 rate, anche non consecutive, l’impresa decade dalla rateazione ed è tenuta al versamento dell’importo residuo dovuto in un’unica soluzione. Al ricorrere di tale situazione, l’elenco dei debitori con le relative somme dovute, redatto e aggiornato dai fornitori di energia elettrica / gas naturale, è assimilato al ruolo di cui al DPR n. 602/73. 

Si precisa che l’adesione alla rateizzazione in esame è alternativa, per i periodi corrispondenti, alla fruizione dei crediti d’imposta previsti per le imprese gasivore / non gasivore, energivore/non energivore.

 

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