Scadenziario fiscale – Marzo 2023

13/03/2023

 

Giovedì 16 marzo
SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
16.3.2023 Trasmissione telematica Certificazioni Uniche I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2022:

  • Utilizzando il modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2023”, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • Nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):

  • Le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.

Possono essere inviate dopo il 16.3.2023 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2023 (31.10.2023) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

  • I redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
  • Le provvigioni;
  • I corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;
  • I redditi esenti.
16.3.2023 Certificazione redditi da lavoro I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2022:

  • Delle somme e valori corrisposti;
  • Delle ritenute operate;
  • Delle detrazioni d’imposta effettuate;
  • Dei contributi previdenziali trattenuti.

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della “Certificazione Unica 2023”, approvato dall’Agenzia delle Entrate.

16.3.2023 Certificazione dividendi I soggetti che, nel 2022, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

  • Dei dividendi corrisposti;
  • Delle relative ritenute d’acconto operate.

La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021).

16.3.2023 Comunicazione crediti d’imposta energia elettrica, gas e carburanti non ancora utilizzati Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo dei crediti maturati nel 2022, se non sono ancora stati interamente utilizzati in compensazione nel modello F24 o ceduti a terzi.

La comunicazione deve essere effettuata anche:

  • Dalle imprese agricole e della pesca, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di carburante relativo al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022;
  • Dalle imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) 2022.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • Utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • In via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia;
  • Per i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia, non titolari di partita IVA, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it.

In mancanza di comunicazione si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo.

16.3.2023 Tassa numerazione e bollatura libri e registri Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;
  • Ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’importo della tassa prescinde:

  • Dal numero dei libri e registri;
  • Dalle relative pagine.
16.3.2023 Versamento saldo IVA 2022 I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023).

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:

  • Entro il 30.6.2023, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • Oppure entro il 31.7.2023 (poiché il 30.7.2023 cade di domenica), maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
16.3.2023 Versamento IVA mensile I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • Liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2023;
  • Versare l’IVA a debito.
16.3.2023 Versamento ritenute e addizionali I sostituti d’imposta devono versare:

  • Le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2023;
  • Le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 non è di almeno 500,00 euro.

 

Lunedì 27 marzo
SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
27.3.2023 Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • Relativi al mese di febbraio 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
  • Mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di febbraio 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • I modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • Mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

 

Venerdì 31 marzo
SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
31.3.2023 Adesione al ravvedimento operoso “speciale”

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

A tali fini, entro il 31.3.2023:

  • Deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 8 rate trimestrali di pari importo;
  • Devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute.

La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.

Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

  • Le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);
  • Le violazioni formali.

In tali casi è possibile avvalersi delle specifiche definizioni agevolate previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

31.3.2023 Definizione delle irregolarità formali

I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.

A tali fini, entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023.

31.3.2023 Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:

  • Delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute all’1.1.2023 e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione;
  • Degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali, scaduti all’1.1.2023 e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

La regolarizzazione dei suddetti pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta.

A tali fini, entro il 31.3.2023 deve essere effettuato il versamento:

  • Del totale delle somme dovute;
  • Oppure della prima di 20 rate trimestrali di pari importo.
31.3.2023 Modello “EAS”

Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

  • Se nell’anno 2022 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato;
  • Al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.

La presentazione deve avvenire:

  • In via telematica;
  • Direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.3.2023 Presentazione domande per il bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:

  • Relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati o da effettuare nell’anno 2023;
  • Al fine di beneficiare del credito d’imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2022.
31.3.2023 Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • Alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • Al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

31.3.2023 Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • Non soggetti ad accisa;
  • Spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • Destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

 

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