Le novità della conversione in legge del decreto legge 11/2023 in tema di cessione dei bonus edilizi

27/04/2023

Cessione dei bonus edilizi

Il 5 aprile 2023 è stato convertito in legge il Decreto 11/2023. In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si riportano le principali novità introdotte in sede di conversione in tema di Cessione dei bonus edilizi.

  • Estensione al 30 settembre 2023 del superbonus 110% relativo a interventi in corso su edifici unifamiliari o plurifamiliari autonomi. Una proroga che riguarda gli interventi che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto la soglia del 30% dello stato avanzamento lavori.
  • Per le spese relative agli interventi del superbonus sostenute nel 2022, è introdotta la facoltà per i contribuenti di optare per la ripartizione della detrazione in 10 quote costanti dal 2023 anziché in 4. L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi 2024 (periodo d’imposta 2023) a condizione che la rata non sia stata indicata nel Modello redditi 2023 (periodo d’imposta 2022).
  • Prevista la “remissione in bonis” per le opzioni di cessione dei crediti e sconto in fattura sempre per le spese del 2022 la cui trasmissione all’Agenzia delle Entrate non è stata effettuata entro il 31.03.2023 o anche nel caso in cui il contratto di cessione del credito non sia stato concluso entro il 31.03.2023. Fino al 30 novembre 2023 è possibile procedere all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante pagamento di un importo pari ad euro 250,00 a titolo di sanzione. Si precisa che l’acquisto è possibile solo da banche e da altri soggetti qualificati come società di gruppi bancari, assicurazioni e altri intermediari finanziari.

Altre informazioni utili 

1. CESSIONE CREDITI ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023

Con il provvedimento n. 116285 del 03 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al PRIMO TRIMESTRE 2023 può essere presentata a partire dal 5 aprile 2023 e fino al 18 dicembre 2023.

2. COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE OPERAZIONI IN CONTANTE TURISTI STRANIERI

Ai sensi dell’art. 3 co. 1-2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, i commercianti al minuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo, effettuate nell’anno precedente:

  • nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
  • di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l’1.1.2022 e il 31.12.2022.

La soglia massima pari a 15.000,00 euro è stata infatti così innalzata a decorrere dall’1.1.2019, rispetto al previgente limite di 10.000,00 euro, per effetto dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019).

In relazione alle operazioni effettuate dall’1.1.2022 al 31.12.2022, l’adempimento in esame scade l’11.4.2023 o il 20.4.2023, a seconda della periodicità di liquidazione dell’IVA.

2.2 Soggetti interessati

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012, le agenzie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall’art. 22 del DPR 633/72.

Si tratta, in particolare:

  • dei commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • di coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pubblici esercizi;
  • di coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • di coloro che effettuano prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • di coloro che effettuano prestazioni esenti ex art. 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
  • delle agenzie di viaggio e turismo che effettuano l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.

2.3 Modalità di comunicazione

La comunicazione è effettuata compilando il quadro TU del modello polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

La compilazione del quadro TU avviene in modalità analitica, esponendo:

  • nome, cognome, data e luogo di nascita del cessionario o committente;
  • Stato estero e indirizzo di residenza del cessionario o committente;
  • data di emissione del documento/fattura;
  • numero della fattura;
  • data di registrazione della fattura;
  • imponibile;
  • IVA applicata.

Il riepilogo del modello compilato avviene nel quadro TA.

2.4 Termini di comunicazione

Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l’anno 2022, devono essere effettuate entro:

  • l’11.4.2023 (primo giorno lavorativo successivo al termine ordinario del 10.4.2023, che cade in un giorno festivo), da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
  • il 20.4.2023, da parte degli altri soggetti.

Al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, la periodicità delle liquidazioni IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello.

2.5 Modalità di presentazione del modello

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate esclusivamente per via telematica:

  • direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • oppure tramite gli intermediari abilitati (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.

 

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