Le novità del decreto legge n. 34 del 30.03.2023 (decreto bollette) in tema di definizioni delle pendenze tributarie (tregua fiscale)

20/04/2023

Decreto Bollette - Tregua Fiscale

1. PREMESSA

Con il DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”), pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76 e in vigore dal 31.3.2023, sono state apportate alcune modifiche alle definizioni delle pendenze tributarie introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), che prendono il nome di “tregua fiscale”.

In diverse ipotesi sono stati posticipati i termini per aderire alle varie definizioni e/o per pagare gli importi o la prima rata.

Non sono stati ampliati i criteri di accesso alla definizione né le fattispecie che è possibile definire. A seguire sono alcune novità introdotte con il Decreto “Bollete”.

2. RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

Per effetto del DL 34/2023, sia il termine per il pagamento delle somme (o della prima rata) sia il termine per rimuovere la violazione (ad esempio, per trasmettere la dichiarazione integrativa) sono prorogati dal 31.3.2023 al 30.9.2023.

Le rate successive scadranno il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 31.12.2024. Rimane la necessità di pagare gli interessi al tasso del 2% annuo sulle rate successive alla prima.

Viene specificato che possono essere ravvedute tutte le violazioni sanabili mediante il ravvedimento ordinario, sempre che riguardino dichiarazioni validamente presentate e relative ai periodi d’imposta sino al 2021.

Non è ravvedibile l’omessa dichiarazione.

2.1 Omessi versamenti

Nel ravvedimento operoso speciale non rientrano gli omessi versamenti delle imposte che sono state dichiarate: si pensi all’omesso/tardivo pagamento degli acconti e del saldo delle imposte sui redditi, oppure all’omesso/tardivo pagamento dell’IVA mensile o trimestrale.

In generale, non beneficiano del ravvedimento le violazioni che emergono dalla liquidazione automatica, come le compensazioni di crediti che originano da una dichiarazione non presentata o gli errori nel riporto “in avanti” dei crediti d’imposta.

Rimane, per queste violazioni, il consueto ravvedimento dell’art. 13 del DLgs. 472/97.

Beneficiano invece del ravvedimento speciale le violazioni suscettibili di emergere a seguito di controllo formale della dichiarazione come le detrazioni di imposta o le deduzioni dall’imponibile fruite in assenza dei presupposti di legge.

2.2 Redditi prodotti all’estero

Il ravvedimento speciale riguarda i redditi di fonte estera non dichiarati sebbene, in relazione ai medesimi, il quadro RW non sia stato compilato.

Anche le violazioni in tema di IVIE/IVAFE possono essere oggetto di ravvedimento speciale.

Di contro, alcun ravvedimento speciale può avvenire per l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW. Rimane, per queste violazioni, il consueto ravvedimento dell’art. 13 del DLgs. 472/97.

3. DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

La L. 197/2022 ha previsto una definizione delle violazioni di natura formale (errate comunicazioni, tardive/omesse fatturazioni senza alcun riflesso dichiarativo e senza effetto sulla liquidazione dell’IVA) commesse sino al 31.10.2022.

Pagando 200,00 euro per periodo d’imposta ogni violazione è sanata.

Il termine per il pagamento delle somme (o della prima rata) è stato prorogato dal 31.3.2023 al 31.10.2023.

La seconda rata, invece, rimane fissata al 31.3.2024.

Del pari, rimane fissato al 31.3.2024 il termine per rimuovere la violazione.

4. DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

La L. 197/2022 ha introdotto un accertamento con adesione agevolato, che consente la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e la possibilità di pagamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione).

Esso è circoscritto agli avvisi di accertamento impugnabili all’1.1.2023, a quelli notificati sino al 31.3.2023 e alle adesioni basate su inviti al contraddittorio notificati sino al 31.3.2023 e su processi verbali di constatazione (PVC) consegnati sino al 31.3.2023.

Il DL 34/2023 prevede espressamente che se il PVC è consegnato entro il 31.3.2023, l’adesione agevolata è ammessa anche se l’accertamento viene notificato dopo il 31.3.2023.

5. DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Con la L. 197/2022 sono state previste due forme di definizione agevolata degli atti impositivi:

  • un’acquiescenza agevolata relativa alle casistiche indicate all’art. 15 del DLgs. 218/97 (avvisi di accertamento imposte sui redditi e IVA, accertamenti di valore, avvisi di liquidazione in tema di prima casa, omessa dichiarazione di successione), che consente la riduzione delle sanzioni a 1/18 dell’irrogato e la possibilità di pagamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione);
  • un’acquiescenza specifica (a regime non prevista) per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta, che consente sempre la riduzione delle sanzioni a 1/18 dell’irrogato e la possibilità di pagamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione).

Deve trattarsi di accertamenti/avvisi di recupero impugnabili all’1.1.2023 oppure di accertamenti/avvisi di recupero notificati sino al 31.3.2023. L’acquiescenza si perfeziona con il pagamento delle somme o della prima rata entro il termine per il ricorso.

Il DL 34/2023 prevede la possibilità di definire gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recupero del credito d’imposta divenuti definitivi dal 2.1.2023 al 15.2.2023. Il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire entro il 30.4.2023. Ciò vale solo ai fini della definizione, non potendosi presentare ricorso oltre il termine.

È stata specularmente introdotta, per le acquiescenze perfezionate tra il 2.1.2023 e il 15.2.2023 (con pagamento della prima rata), una rimodulazione del piano rateale, consentendo la riduzione delle sanzioni a 1/18 (e non nella consueta misura di 1/3). Bisogna a tal fine presentare istanza entro il termine di scadenza della prima rata successiva. Non c’è alcun rimborso di quanto pagato a titolo di sanzione e non sono rideterminabili le sanzioni già pagate.

 

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