Le novità del Decreto Legge n. 34 del 30.03.2023 (Decreto Bollette)

18/04/2023

Decreto bollette

1. PREMESSA

Con il DL 30.3.2023 n. 34, pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegno per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di adempimenti fiscali (c.d. decreto “bollette”).

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 34/2023.

2. CREDITI D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Proroga per il secondo trimestre 2023

L’art. 4 del DL 34/2023 riconosce i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il secondo trimestre 2023 (mesi di aprile, maggio e giugno 2023), ma con una riduzione delle misure.

2.1 Misura dei crediti d’imposta per il secondo trimestre 2023

Credito d’imposta imprese “non energivore” 2 trimestre 2023

A favore delle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 è pari al 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

Per tali soggetti, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2023 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.

Credito d’imposta imprese “non gasivore” 2 trimestre 2023

A favore delle imprese c.d. “non gasivore” il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Credito d’imposta imprese “energivore” 2 trimestre 2023

A favore delle imprese energivore il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2023, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica. Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).

Credito d’imposta imprese “gasivore” 2 trimestre 2023

A favore delle imprese gasivore il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI- GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

2.2 Richiesta dati credito d’imposta al fornitore di gas / energia

L’impresa non gasivora / non energivora che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale / energia elettrica nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2023.

Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati.

I crediti d’imposta in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2023. L’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e l’apposizione del visto di conformità.

2.3 Modalità di utilizzo

I suddetti crediti d’imposta:

  • sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023, senza applicazione dei limiti annui ai crediti compensabili;
  • sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la pos- sibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno comunque essere utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

3. AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Cumulabilità con contributi regionali

Ai sensi dell’art. 7 del DL 34/2023, per la determinazione delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, è ammessa all’agevolazione anche la parte di spesa per la quale è concesso un altro contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano), purché:

  • tale contributo sia cumulabile, secondo le disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali;
  • si tratti di contributi istituiti al 31.3.2023 (data di entrata in vigore del DL 34/2023) ed erogati nel 2023 e 2024.

La somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve comunque eccedere il 100% della spesa ammessa all’agevolazione o al contributo.

4. RIDUZIONE DELL’IVA SUL GAS PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023

L’art. 2 co. 1 e 2 del DL 34/2023 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

L’applicazione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di “servizio energia”, per il suddetto periodo di riferimento.

 

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