Conversione in legge Decreto Milleproroghe

6/03/2024

conversione in legge decreto milleproroghe

 

1. PREMESSA

Il DL 30.12.2023 n. 215 è stato convertito nella L. 23.2.2024 n. 18, pubblicata sulla G.U. 28.2.2024 n. 49 ed entrata in vigore il 29.2.2024, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 215/2023 convertito.

 

2. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 – PROROGA DELLE RATE

La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto una rottamazione dei ruoli inerente ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022, che ha come effetto l’abbattimento delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione (c.d. “rottamazione-quater”).

La domanda andava presentata entro il 30.6.2023.

2.1 Prime tre rate – proroga dei pagamenti

Mediante l’art. 3-bis del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge:

  • sono stati riaperti al 15.3.2024 i termini per il pagamento della “maxirata” scaduta lo scorso 18.12.2023 (che comprendeva le prime due rate già scadute il 31.10.2023 e il 30.11.2023);
  • è stata posticipata al 15.3.2024 la rata in scadenza il 28.2.2024.

È prevista la tolleranza di cinque giorni di ritardo, quindi saranno ritenuti validi anche i pagamenti effettuati entro il 20.3.2024. Tale riapertura dei termini blocca qualsiasi tipo di azione esecutiva.

Versamento delle ulteriori rate

Alle restanti rate del piano rimangono applicabili le scadenze originarie.

2.2 Contribuenti alluvionati

La medesima proroga opera per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata: le rate scadute il 31.1.2024 e il 28.2.2024 potranno quindi essere pagate entro il 15.3.2024.

 

3. RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE – ESTENSIONE ALL’ANNO 2022

Con l’art. 3 co. 12-undecies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, il ravvedimento operoso speciale previsto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) viene esteso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate inerenti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (anno 2022 per i soggetti “solari”).

Potranno essere sanate con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo:

  • le infedeli dichiarazioni modello IVA 2023 e modello 770/2023;
  • le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI e IRAP 2023;
  • le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell’anno 2022;
  • le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell’anno 2022.

Non possono essere ravvedute le omesse dichiarazioni.

Occorre quindi, entro il 31.3.2024, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, dovendosi sanare ciascuna violazione.

Se il contribuente ha commesso omesse fatturazioni nel 2022 che hanno avuto riflesso sul modello IVA 2023, dovrà pagare due sanzioni pari al 5%.

3.1 Termini per i versamenti

Il pagamento delle somme e la dichiarazione integrativa dovranno avvenire entro il 31.3.2024.

I versamenti potranno essere effettuati in 4 rate di pari importo, scadenti:

  • il 31.3.2024;
  • il 30.6.2024;
  • il 30.9.2024;
  • il 20.12.2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

3.2 Annualità antecedenti al 2022

In base al dato normativo, sembra che sia stata introdotta una sola “estensione” del ravvedimento speciale alle violazioni dichiarative riguardanti l’anno 2022 senza che sia possibile ravvedere anche gli anni antecedenti.

Per le annualità antecedenti, rimarrebbe la possibilità di beneficiare del ravvedimento ordinario.

 

4. ESENZIONI IRPEF PER I REDDITI FONDIARI DI CD E IAP – PROROGA AL 2024 E 2025 CON LIMITAZIONI REDDITUALI

L’art. 13 co. 3-bis del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga per gli anni 2024 e 2025 l’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 1 co. 44 della L. 232/2016 a favore dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) ex art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. 

A differenza di quanto previsto fino al 2023, l’esenzione viene tuttavia limitata solo ad alcuni scaglioni di reddito. In particolare, viene disposto che, per gli anni 2024 e 2025, i redditi dominicali e agrari (considerati congiuntamente) di CD o IAP:

  • fino a 10.000,00 euro, sono interamente esenti dall’IRPEF;
  • oltre i 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, sono esenti nella misura del 50%;
  • oltre i 15.000,00 euro, concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo assoggettato all’IRPEF.

4.1 Determinazione degli scaglioni reddituali

Per individuare gli scaglioni di riferimento per l’esenzione, e dunque l’eventuale reddito imponibile, CD e IAP devono:

  • rivalutare i redditi dominicali e agrari risultanti in Catasto rispettivamente del 70% e dell’80% (non si applica invece l’ulteriore rivalutazione del 30%); 
  • sommare i redditi dominicali e agrari così ottenuti. 

4.2 Soggetti beneficiari

L’esenzione spetta alle persone fisiche in possesso della qualifica di CD o IAP. 

Possono beneficiare dell’esenzione anche le società semplici che attribuiscono i redditi fondiari per trasparenza ai soci persone fisiche (in possesso della qualifica di CD o IAP). 

CD o IAP affittuari

L’esenzione spetta anche a CD o IAP che abbiano preso in affitto i terreni agricoli per curarne la conduzione (l’esenzione per il CD/IAP affittuario riguarda esclusivamente il reddito agrario, poiché l’imposizione del reddito dominicale compete al proprietario del terreno; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2022 n. 9, § 1). 

 

5. PRESTAZIONI SANITARIE – DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – PROROGA PER IL 2024

L’art. 3 co. 3 del DL 215/2023, non modificato in sede di conversione in legge, rinnova, anche per l’anno 2024, il divieto di emissione di fatture elettroniche, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.

Nello specifico, il divieto (già previsto per gli anni dal 2019 al 2023) opera:

  • per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
  • per i soggetti che non sono tenuti a tale invio, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018).

Anche per il 2024, dunque, tali fatture sono emesse in formato cartaceo, o elettronico extra-SdI, in ragione della necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti.

Resta fermo l’obbligo di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie rese a committenti diversi dalle persone fisiche. 

Tuttavia, laddove la prestazione sia materialmente eseguita su una persona fisica, ma la fattura sia emessa in formato elettronico nei confronti di un soggetto passivo (ad esempio la fattura emessa da una struttura sanitaria alla compagnia assicurativa che si fa carico del pagamento della prestazione), il rispetto della normativa sulla privacy comporta che i nominativi dei pazienti non vadano indicati nel documento (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307; FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

 

6. PROROGA DELL’ESCLUSIONE IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI

L’art. 3 co. 12-sexies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, rinvia dall’1.7.2024 all’1.1.2025 (quindi di sei mesi) le modifiche previste per il regime IVA degli enti associativi.

Le modifiche in parola sono recate dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021, il quale stabilisce che alcune operazioni attualmente escluse da IVA ai sensi dell’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72 (come le operazioni rese dagli enti agli associati dietro corrispettivi specifici) saranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta. Contestualmente, però, molte di queste operazioni (anche se non tutte) potranno beneficiare del regime di esenzione.

Nello specifico, il DL “Milleproroghe” modifica l’art. 1 co. 683 della L. 234/2021, che fissava la decorrenza delle novità all’1.7.2024. 

6.1 Operazioni escluse da IVA fino al 31.12.2024 

Per effetto della proroga, continuano a essere escluse da IVA fino al 31.12.2024:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto; sono comprese le operazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché le operazioni rese nei confronti dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4 co. 4 del DPR 633/72); 
  • le cessioni di pubblicazioni da parte delle citate associazioni, effettuate prevalentemente verso i propri associati (art. 4 co. 5 del DPR 633/72); 
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 co. 5 del DPR 633/72); 
  • le somministrazioni di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale, a favore di soci, associati o partecipanti, rese dietro pagamento di corrispettivi specifici presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, sempreché l’attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 4 co. 6 del DPR 633/72). 

L’esclusione da imposta resta subordinata al rispetto dei requisiti statutari previsti dall’art. 4 co. 7 del DPR 633/72.

6.2 Esenzioni valide dal 2025

Dall’1.1.2025, le richiamate previsioni di esclusione da IVA verranno abrogate e le operazioni in parola diverranno rilevanti ai fini dell’imposta. Contestualmente, però, verranno introdotte nuove ipotesi di esenzione all’interno dell’art. 10 del DPR 633/72. 

Nello specifico, verranno esentate le seguenti operazioni:

  • le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 
  • le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1), organizzate a loro esclusivo profitto;
  • la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3 co. 6 lett. e) della L. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, sempreché l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività. 

Le citate esenzioni si applicheranno a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza e nel rispetto di alcuni requisiti statutari dell’ente che le pone in essere.

Si sottolinea che l’attrazione nel campo IVA, benché in regime di esenzione, imporrà agli enti, in linea generale, di assolvere gli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.). Le operazioni esenti, inoltre, a differenza di quelle attualmente escluse da IVA in quanto “decommercializzate”, concorreranno alla formazione del volume d’affari.

Resterebbe comunque ferma la possibilità di avvalersi dell’opzione di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72 che consente di beneficiare dell’esonero dagli adempimenti IVA per la generalità delle operazioni esenti (cfr. sul punto anche circ. Agenzia delle Entrate 25.2.2022 n. 5).

 

7. CREDITO D’IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI – PROROGA PER IL 2024

L’art. 3 co. 4-bis del DL 215/2023, inserito in sede di conversione, prevede la proroga al 31.12.2024 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, disciplinato dall’art. 1 co. 89 – 92 della L. 205/2017.

Misura dell’agevolazione

Resta ferma la misura dell’agevolazione, pari al 50% dei costi ammissibili, fino all’importo massimo di 500.000,00 euro.

 

8. PROROGA DEI TERMINI PER L’AUTOCERTIFICAZIONE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

L’art. 11 co. 5-ter del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, allo scopo di accelerare e semplificare l’accesso alla composizione negoziata, riconosce all’imprenditore che presenta l’istanza ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 14/2019 la facoltà di depositare – in luogo del certificato unico dei debiti tributari (art. 364 co. 1 del DLgs. 14/2019) e di quello relativo ai debiti contributivi e assicurativi (art. 363 co. 1 del DLgs. 14/2019), oltre alla situazione debitoria complessiva delle somme iscritte a ruolo – una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000) con la quale attesta di averne fatto tempestiva richiesta ai relativi enti almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata.

Il riconoscimento di tale facoltà era stato disposto con l’art. 38 co. 3 del DL 13/2023 (conv. L. 41/2023) fino al 31.12.2023 e, mediante l’intervento legislativo in esame, viene prorogato sino al 31.12.2024.

 

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