Altre informazioni importanti – Marzo 2024

12/03/2024

circolare informativa fiscale marzo 2024

 

1. NUOVO CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI PER LA TRANSIZIONE 5.0

Il decreto legge “PNRR”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un nuovo credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0 volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a seguire le caratteristiche del credito d’imposta.

1.1 Investimenti agevolabili

  • Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’impresa, di cui agli allegati A e B alla legge 213/2016; 
  • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura energetica; 
  • a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

1.2 Ammontare del credito d’imposta

Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.5 milioni di euro;
  • 15% del costo per investimenti oltre 2.5 e fino a 10 milioni di euro 
  • 5% del costo per investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino ad un massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno e per impresa beneficiaria.

Tali percentuali possono subire un incremento in caso di riduzioni dei consumi energetici superiori a quelli sopra indicati.

Il riconoscimento del credito è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente.

Il credito sarà utilizzabile solo in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2025.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale.

 

2. IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con il provvedimento n. 68629/2024 del 28 febbraio, l’Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello dedicato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 (CPB 2024) e della relativa accettazione.

Questo modello è parte integrante dei modelli ISA e dovrà essere trasmesso telematicamente unitamente alla dichiarazione dei redditi.

 

3. CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2024

L’INPS, con la circ. 7.2.2024 n. 33, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2024 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2023 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni.

Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.

3.1 Aliquote contributive artigiani

Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2024 rimane quindi pari al 24%.

Tale aliquota è ridotta al 23,70% (prima 23,25%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni di età.

Per il reddito eccedente l’importo di 55.008 euro (rispetto al precedente limite di 52.190 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

  • al 25%;
  • ovvero al 24,70%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

3.2 Aliquote contributive commercianti

Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020). L’aliquota contributiva per il 2024 rimane quindi pari al 24,48%.

Tale aliquota è ridotta al 24,18% (prima 23,73%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni di età.

Per il reddito eccedente l’importo di 55.008 euro (rispetto al precedente limite di 52.190 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

  • al 25,48%;
  • ovvero al 25,18%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

3.3 Riduzione per i soggetti già pensionati

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

3.4 Contributo di maternità

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

3.5 Minimale di reddito per il 2024

Il minimale di reddito per il 2024, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 18.415 euro (prima 17.504 euro).

3.6 Massimale di reddito per il 2024

Il massimale di reddito per il 2024, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:

  • a 91.680 euro (prima 86.983 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;
  • ovvero a 119.650 euro (prima 113.520 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data.

3.7 Modalità e termini di versamento dei contributi

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:

  • il 16.5.2024, il 20.8.2024, il 18.11.2024 e il 17.2.2025, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; 
  • i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2024 e saldo 2024.

 

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