20/06/2023
Il DL 30.3.2023 n. 34 è stato convertito nella L. 26.5.2023 n. 56, pubblicata sulla G.U. 29.5.2023 n. 124 ed entrata in vigore il 30.5.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 34/2023.
La definizione delle liti pendenti consente di definire le liti pendenti all’1.1.2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio.
1.1 Termine di pagamento del totale o della prima rata
Il DL 34/2023 ha posticipato, dal 30.6.2023 al 30.9.2023, sia il termine per pagare le somme (o la prima rata) sia il termine per presentare la domanda di definizione.
La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto che siano annullati i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di importo residuo fino a 1.000,00 euro, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Relativamente alle sanzioni, incluse le violazioni del Codice della strada, diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi comprese le maggiorazioni di legge e gli interessi di mora.
Entro il 31.3.2023, ciascun ente territoriale avrebbe potuto deliberare di non applicare lo stralcio automatico (nemmeno per la quota di sanzioni e interessi), oppure di applicarlo per intero (quindi anche per la quota capitale).
Per effetto dell’art. 17-bis del DL 34/2023, introdotto in sede di conversione in legge, altresì gli enti territoriali che riscuotono in proprio o mediante concessionario, entro il 29.7.2023 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2023, avvenuta il 30.5.2023), possono deliberare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali (sia per le sole sanzioni/interessi sia nella forma integrale) del valore sino a 1.000,00 euro (sempre del periodo 2000 – 2015).
L’art. 7 del DL 34/2023, come modificato in sede di conversione in legge, ammette all’agevolazione fiscale per interventi di risparmio energetico anche la parte di spesa per la quale è concesso un altro contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano).
Con la modifica disposta in sede di conversione, viene precisato che la disposizione si riferisce alle detrazioni per interventi di risparmio energetico previste:
L’art. 7 del DL 34/2023 si applica ai contributi regionali (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) che siano al contempo:
La somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve comunque eccedere il 100% della spesa ammessa all’agevolazione o al contributo.
L’art. 7-quater del DL 34/2023, introdotto in sede di conversione in legge, riconosce, per il solo 2023, un credito d’imposta a favore delle start up innovative:
4.1 Spese di ricerca e sviluppo agevolabili
Sono oggetto dell’agevolazione le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
4.2 Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto:
4.3 Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile:
4.4 Regime fiscale
Il credito d’imposta in esame:
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