La conversione in legge del D.L. 34/2023 (Decreto Bollette)

20/06/2023

 

Decreto Bollette

 

Il DL 30.3.2023 n. 34 è stato convertito nella L. 26.5.2023 n. 56, pubblicata sulla G.U. 29.5.2023 n. 124 ed entrata in vigore il 30.5.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 34/2023.

 

    1. DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

La definizione delle liti pendenti consente di definire le liti pendenti all’1.1.2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio.

1.1 Termine di pagamento del totale o della prima rata

Il DL 34/2023 ha posticipato, dal 30.6.2023 al 30.9.2023, sia il termine per pagare le somme (o la prima rata) sia il termine per presentare la domanda di definizione.

 

    1. ANNULLAMENTO DEI CARICHI SINO A EURO 1.000,00 (ANNI 2000-2015)

La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto che siano annullati i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di importo residuo fino a 1.000,00 euro, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Relativamente alle sanzioni, incluse le violazioni del Codice della strada, diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi comprese le maggiorazioni di legge e gli interessi di mora.

Entro il 31.3.2023, ciascun ente territoriale avrebbe potuto deliberare di non applicare lo stralcio automatico (nemmeno per la quota di sanzioni e interessi), oppure di applicarlo per intero (quindi anche per la quota capitale).

Per effetto dell’art. 17-bis del DL 34/2023, introdotto in sede di conversione in legge, altresì gli enti territoriali che riscuotono in proprio o mediante concessionario, entro il 29.7.2023 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2023, avvenuta il 30.5.2023), possono deliberare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali (sia per le sole sanzioni/interessi sia nella forma integrale) del valore sino a 1.000,00 euro (sempre del periodo 2000 – 2015).

 

    1. AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO – CUMULABILITA’ CON CONTRIBUTI REGIONALE

L’art. 7 del DL 34/2023, come modificato in sede di conversione in legge, ammette all’agevolazione fiscale per interventi di risparmio energetico anche la parte di spesa per la quale è concesso un altro contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano).

Con la modifica disposta in sede di conversione, viene precisato che la disposizione si riferisce alle detrazioni per interventi di risparmio energetico previste:

  • Dall’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF al 50%);
  • Nonché dagli artt. 1 co. 344 – 347 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (ecobonus IRPEF/IRES dal 50% all’85%).

L’art. 7 del DL 34/2023 si applica ai contributi regionali (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) che siano al contempo:

  • Cumulabili, secondo le disposizioni che li regolano, con le agevolazioni fiscali;
  • Istituiti al 31.3.2023 (data di entrata in vigore del DL 34/2023) ed erogati nel 2023 e 2024.

La somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve comunque eccedere il 100% della spesa ammessa all’agevolazione o al contributo.

 

    1. CREDITO D’IMPOSTA PER LE START UP INNOVATIVE DEI SETTORI AMBIENTE, ENERGIA E SANITA’

L’art. 7-quater del DL 34/2023, introdotto in sede di conversione in legge, riconosce, per il solo 2023, un credito d’imposta a favore delle start up innovative:

  • Costituite dall’1.1.2020;
  • Operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità.

4.1 Spese di ricerca e sviluppo agevolabili

Sono oggetto dell’agevolazione le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

4.2 Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • Fino a un importo massimo di 200.000,00 euro;
  • In misura non superiore al 20% delle spese agevolabili;
  • Nel rispetto del limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023;
  • Nei limiti previsti dal regime “de minimis”.

4.3 Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • In compensazione nel modello F24;
  • Senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni previsti dall’art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244 (250.000,00 euro) e dall’art. 34 della L. 23.12.2000 n. 388 (2 milioni di euro).

4.4 Regime fiscale

Il credito d’imposta in esame:

  • Non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP;
  • Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

 

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