CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI: DICITURA IN FATTURA

12/10/2020

L’Agenzia delle Entrate con le risposte agli Interpelli n. 438 e n. 439 del 5 ottobre 2020 ha fornito importanti chiarimenti in materia di “oneri documentali del credito d’imposta investimenti in beni strumentali”.

Come noto, l’art. 1 commi 184-197 della Legge di Stabilità 2020 (Legge 160/2019) ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, variabile a seconda del tipo di bene strumentale acquisito (6% per i beni strumentali ordinari, 40% – 20% per i beni strumentali 4.0 materiali, 15% per i beni immateriali). La norma richiede l’indicazione nella “idonea documentazione” e pena revoca del beneficio, l’indicazione della norma agevolativa:

“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 1460 del 27.12.2019”.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardano sia i casi di revoca del beneficio che le modalità di regolarizzazione:

  • Acquisto di beni a titolo di proprietà: la fattura sprovvista di tale dicitura non è idonea e comporta la revoca del beneficio in caso di controllo.
  • Acquisto mediante contratto di locazione finanziaria: il contratto e le fatture per canoni sprovvisti della dicitura non sono idonei e determinano la revoca del beneficio in sede di controllo.
  • Per le fatture emesse in formato cartaceo è possibile apporre la dicitura sull’originale di ogni fattura (acconto e saldo) con scrittura indelebile anche mediante utilizzo di apposito timbro.
  • In caso di fattura elettronica è consentito al beneficiario di apporre la dicitura come sopra indicato sulla stampa cartacea del documento.
  • E’ possibile l’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso. In alternativa è possibile predisporre un altro documento da allegare al file della fattura da integrare e inviare allo Sdi il documento integrato.