CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMMISSIONI APPLICATE SUI PAGAMENTI ELETTRONICI

13/07/2020

L’art. 22 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ha introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni adde­bi­tate per le transazioni effettuate mediante:

  • carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
  • altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro. L’agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”.

Decorrenza

Ai fini del credito d’imposta in esame, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in rela­zione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dall’1.7.2020.

Comunicazione agli esercenti da parte degli operatori finanziari

I prestatori di servizi di pagamento che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti devono trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l’elenco delle transa­zio­ni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

L’inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:

  • in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell’on line banking dell’esercente);
  • entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.
Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta, che deve essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sosteni­mento della spesa.