La conversione in legge del decreto 75/2023 (Decreto PA-BIS)

13/09/2023

 

1. ESENZIONE IVA PER LE PRESTAZIONI CONNESSE ALLA PRATICA SPORTIVA

E’ stata pubblicata sulla G.U. 16.8.2023, n. 190 la Legge n. 112/2023 di conversione del DL n. 75/2023, c.d. “Decreto PA-bis” contenente, tra l’altro, alcune disposizioni in materia di sport.

In particolare con l’introduzione, in sede di conversione, del nuovo art. 36-bis al DL n. 75/2023, è stata prevista l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, resi:

  • da organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici ex art. 6, D. Lgs. n. 36/2021, ossia associazioni sportive (con o senza personalità giuridica) / società sportive / ETS iscritti nel relativo Registro esercenti l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche; 
  • nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.

L’esenzione si applica a partire dal 17/08/2023 data di pubblicazione in G.U. della Legge di conversione.

Il secondo comma del medesimo art. 36 bis introduce una norma di “interpretazione autentica” e quindi con effetto retroattivo in quanto stabilisce che tutte le prestazioni di servizi didattici e formativi erogati fino al 16/08/2023 (data antecedente la pubblicazione in G.U. della Legge) si intendono comunque comprese nell’ambito di esenzione di cui all’art. 10 della legge Iva. 

 

2. BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE INVESTIMENTI dal 01.07 al 30.09

L’art. 37 del Decreto 75/2023 convertito nella Legge 112/2023 prevede la spettanza, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.7 – 30.9.2023, del credito d’imposta a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti dei seguenti soggetti: 

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche / paralimpiche
  • società sportive professionistiche 
  • società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

L’agevolazione è ora finalizzata, oltre a sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive di cui al DL n. 221/2021 a seguito dell’emergenza COVID-19, anche a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas. In particolare la nuova disposizione, come evidenziato nel citato Dossier “in analogia con quanto già previsto in passato, è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia”. 

Il beneficio, pari al 50% dell’investimento effettuato, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91. 

L’investimento in campagne pubblicitarie relativo al periodo 1.7 – 30.9.2023 deve: 

  • essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000; 
  • essere destinato ai predetti soggetti con ricavi 2022 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.

Con riferimento alle società / associazioni sportive costituite dal 2022 rileva esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo di € 10.000 mentre non rileva la soglia relativa ai ricavi.

Il “Bonus sponsorizzazioni sportive”: 

  • spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
  • è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 1 milione; 
  • è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti “de minimis”. 

Ai fini in esame le società sportive professionistiche e le società / associazioni sportive dilettantistiche devono certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, previa presentazione di una domanda al Dipartimento dello Sport tramite l’apposita piattaforma informatica.

Si evidenzia che il citato Dipartimento in data 31.7.2023 ha comunicato sul proprio sito Internet https://www.sport.governo.it/it/ l’apertura dall’1.8.2023 della procedura per l’invio delle domande relative al credito d’imposta spettante per le sponsorizzazioni effettuate nel periodo 1.1 – 31.3.2022, che dovranno essere presentate entro il 29.9.2023. 

Lo stesso Dipartimento ha precisato che “con riferimento alla proroga del riconoscimento del credito d’imposta di cui trattasi per il primo trimestre 2023 la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella prevista per il 2022”.

 

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