13/09/2023
1. PREMESSA
Con il DL 10.8.2023 n. 104, pubblicato sulla G.U. 10.8.2023 n. 186, sono state emanate disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e di investimenti strategici (c.d. decreto “Omnibus”). Il DL 104/2023 è entrato in vigore l’11.8.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 104/2023.
2. SUPERBONUS AL 110% PER EDIFICI UNIFAMILIARI – PROROGA AL 31.12.2023
L’art. 24 del DL 104/2023 ha esteso il superbonus al 110% alle spese sostenute fino al 31.12.2023, in relazione agli interventi effettuati da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) su:
Per la spettanza del superbonus al 110%, rimane necessario che al 30.9.2022 risultassero effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus).
3. DETRAZIONI EDILIZIE – COMUNICAZIONE DI INUTILIZZABILITÀ DEL CREDITO D’IMPOSTA DA OPZIONE
L’art. 25 del DL 104/2023 ha introdotto un nuovo adempimento in relazione ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
Qualora questi crediti risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini per l’impiego in compensazione, l’ultimo cessionario deve dare comunicazione di ciò all’Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni si applicano a partire dal 1 dicembre 2023.
Se la conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito è avvenuta:
La mancata comunicazione nei predetti termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100,00 euro.
La comunicazione va effettuata con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
4. CREDITO D’IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLA MICROELETTRONICA
L’art. 5 del DL 104/2023 introduce un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.
4.1 Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
4.2 Spese di ricerca e sviluppo agevolabili
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi:
4.3 Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile:
4.4 Certificazione delle attività di ricerca e sviluppo
Per la fruizione dell’incentivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 23 co. 2-5 del DL 73/2022.
4.5 Incumulabilità con il credito d’imposta RICERCA E SVILUPPO “generale”
La nuova agevolazione è alternativa al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 co. 200 della L. 160/2019.
4.6 Criteri di assegnazione e procedura
I criteri di assegnazione e le procedure applicative saranno definiti con un successivo decreto interministeriale.
5. IMPOSTA STRAORDINARIA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE
L’art. 26 del DL 104/2023 ha introdotto un’imposta straordinaria, per l’anno 2023, sugli extraprofitti delle banche.
5.1 Misura dell’imposta straordinaria
L’imposta straordinaria è calcolata sull’incremento del margine di interesse, applicando l’aliquota del 40% al maggiore valore tra:
In ogni caso, l’ammontare dell’imposta non può essere superiore allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023.
5.2 Termini di versamento
L’imposta straordinaria va corrisposta in un’unica soluzione, da versare:
5.3 Indeducibilità dell’imposta straordinaria
L’imposta straordinaria non è deducibile ai fini:
5.4 Accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso
Per l’accertamento, le sanzioni, la riscossione ed il contenzioso relativi all’imposta straordinaria si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
6. DECADENZA DEGLI AIUTI DI STATO IN CASO DI DELOCALIZZAZIONE – ESTENSIONE DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA PER LE GRANDI IMPRESE
L’art. 8 del DL 104/2023, intervenendo sull’art. 5 co. 1 del DL 87/2018, incrementa da 5 a 10 anni il periodo di sorveglianza previsto per la decadenza del beneficio in caso di delocalizzazione.
Per le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, in caso di aiuto di Stato che preveda l’effettuazione di investimenti produttivi, qualora l’attività economica incentivata, o una sua parte, sia delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), entro 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata o 10 anni per le grandi imprese, è prevista:
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