13/09/2023
Giovedì 14 settembre
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
14.9.2023 | Ravvedimento acconto IMU | I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2023, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023, con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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Venerdì 15 settembre
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15.9.2023 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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Lunedì 18 settembre
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18.9.2023 | Versamento rata saldo IVA 2022 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):
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18.9.2023 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:
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18.9.2023 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
18.9.2023 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 non è di almeno 500,00 euro. |
Mercoledì 20 settembre
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20.9.2023 | Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 | Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione di tali crediti.
La comunicazione deve essere effettuata:
I cessionari devono utilizzare i crediti d’imposta ricevuti:
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Lunedì 25 settembre
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25.9.2023 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di agosto 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
Venerdì 29 settembre
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29.9.2023 | Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive” | Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
Sabato 30 settembre
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30.9.2023 | “Remissione in bonis” per la comunicazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022, non ancora utilizzati | Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), che entro il 16.3.2023 non hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate l’importo dei crediti maturati nel 2022 che non erano ancora stati interamente utilizzati in compensazione nel modello F24 o ceduti a terzi, possono effettuare tale adempimento avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”:
In mancanza della comunicazione in esame si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo. |
30.9.2023 | Utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 | Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), oppure i soggetti a cui tali crediti d’imposta sono stati ceduti, entro il 30.9.2023 devono utilizzarli esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. |
30.9.2023 | Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice | Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:
Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:
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30.9.2023 | Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA | Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2024.
Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2025. |
30.9.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
Lunedì 02 ottobre
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
2.10.2023 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
2.10.2023 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
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2.10.2023 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2023.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2023 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2023. |
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