Scadenzario fiscale – Settembre 2023

13/09/2023

 

Giovedì 14 settembre 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
14.9.2023 Ravvedimento 
acconto IMU I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2023, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023, con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.6.2024;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

 

Venerdì 15 settembre 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
15.9.2023 Trasmissione dati 
acquisti dall’estero I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

 

Lunedì 18 settembre 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
18.9.2023 Versamento rata
 saldo IVA 2022 I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.
18.9.2023 Versamento rate 
imposte e contributi I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023, con applicazione dei previsti interessi;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con applicazione dei previsti interessi.
18.9.2023 Versamento IVA 
mensile I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

18.9.2023 Versamento ritenute
e addizionali I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 non è di almeno 500,00 euro.

 

Mercoledì 20 settembre 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
20.9.2023 Comunicazione 
della cessione 
dei crediti d’imposta energia elettrica 
e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione di tali crediti.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • da parte del soggetto che appone il visto di conformità; se non è richiesto il visto di conformità, la comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario del credito (cedente), oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

I cessionari devono utilizzare i crediti d’imposta ricevuti:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro il 30.9.2023.

 

Lunedì 25 settembre 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
25.9.2023 Presentazione modelli INTRASTAT I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di agosto 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di agosto 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

 

Venerdì 29 settembre 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
29.9.2023 Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive” Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:

  • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall’1.1.2022 al 31.3.2022, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti;
  • al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%;
  • mediante la piattaforma disponibile all’indirizzo www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

 

Sabato 30 settembre 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
30.9.2023 “Remissione in 
bonis” per la comunicazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022, non ancora utilizzati Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), che entro il 16.3.2023 non hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate l’importo dei crediti maturati nel 2022 che non erano ancora stati interamente utilizzati in compensazione nel modello F24 o ceduti a terzi, possono effettuare tale adempimento avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”:

  • a condizione che abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento e non siano ancora state poste in essere attività di controllo;
  • effettuando il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”.

In mancanza della comunicazione in esame si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo.

30.9.2023 Utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto 
trimestre 2022 Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), oppure i soggetti a cui tali crediti d’imposta sono stati ceduti, entro il 30.9.2023 devono utilizzarli esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
30.9.2023 Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:

  • cedere o assegnare ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all’attività propria dell’impresa);
  • oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;
  • beneficiando dell’applicazione di imposte sostitutive dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP.

Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:

  • per il 60%, entro lo stesso termine del 30.9.2023;
  • per il rimanente 40%, entro il 30.11.2023.
30.9.2023 Dichiarazione 
per la costituzione 
del Gruppo IVA Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2024.

Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2025.

30.9.2023 Dichiarazione 
e versamento IVA
regime “IOSS” I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

 

Lunedì 02 ottobre 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
2.10.2023 Trasmissione dati 
liquidazioni periodiche IVA I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2023;
  • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

2.10.2023 Registrazione contratti
di locazione Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2023.
2.10.2023 Versamento 
imposta di bollo fatture elettroniche I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2023.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2023 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2023.

 

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