Informazioni utili – Agosto 2023

3/08/2023

 

1. CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS II TRIMESTRE 2023 – CODICI TRIBUTO PER I CESSIONARI DEI CREDITI

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 7.7.2023 n. 41, ha istituito i codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al II trimestre 2023. In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

– “7751”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 4 co. 2 del DL 34/2023);

– “7752”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (art. 4 co. 3 del DL 34/2023);

“7753”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese gasivore (art. 4 co. 4 del DL 34/2023);

“7754”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (art. 4 co. 5 del DL 34/2023).

2. CREDITI ENERGETICI UTILIZZABILI ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico nel 2022, il Legislatore ha introdotto alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale. 

La Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023 ha esteso le predette agevolazioni anche al primo trimestre 2023 e il DL n. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette” ha riproposto le citate agevolazioni anche per il secondo trimestre 2023.

I crediti d’imposta in esame devono essere utilizzati in compensazione tramite il mod. F24 entro specifici termini.

2.1 Termini utilizzo compensazione crediti d’imposta

Crediti d’imposta acquisto energia elettrica / gas naturale, relativi:

–  al 3 trimestre 2022;

–  ai mesi di ottobre e novembre 2022;

–  al mese di dicembre 2022.

entro il 30.9.2023
Crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / della pesca, acquisto carburante 3 trimestre 2022.   entro il 30.9.2023
Crediti d’imposta acquisto energia elettrica / gas naturale, relativi al 1 trimestre 2023 entro il 31.12.2023
Crediti d’imposta acquisto energia elettrica / gas naturale, relativi al 2 trimestre 2023 entro il 31.12.2023
Crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, acquisto carburante 1 trimestre 2023.   entro il 31.12.2023

 

Si rammenta che entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta spettanti per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale nel 3 e 4 trimestre 2022 dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate il credito maturato nel 2022, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del credito residuo dal 17.3.2023. 

È stata riconosciuta tuttavia l’applicabilità della c.d. “remissione in bonis” in caso di mancato invio della predetta comunicazione, trattandosi di un adempimento di natura formale.

2.2 Cessazione dell’attività e utilizzo in compensazione dei crediti

Recentemente l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 27.7.2023, n. 396 ha affrontato il caso di una ditta individuale cessata il 31.12.2022 che ha maturato i crediti spettanti alle imprese non energivore relativi al 3 trimestre 2022 / ottobre e novembre 2022 / dicembre 2022 che entro il 16.3.2023 ha inviato l’apposita comunicazione contenente l’importo dei crediti maturati nel 2022.

Nella citata Risposta n. 396 l’Agenzia, richiamando la Circolare 29.11.2022, n. 36/E, specifica che i soggetti beneficiari dei bonus in esame sono le imprese residenti che, indipendentemente dalla forma giuridica / dimensioni aziendali / regime contabile, rispettano le condizioni normativamente previste. Di conseguenza, i crediti in esame possono essere utilizzati per estinguere, tramite compensazione, i debiti fiscali e previdenziali riferibili all’attività d’impresa.

L’Agenzia conclude quindi sostenendo che, nonostante la cessazione dell’attività, la ditta individuale potrà utilizzare in compensazione (entro il 30.9.2023) i crediti d’imposta spettanti con i debiti correlati all’attività d’impresa esercitata emergenti dalle dichiarazioni dell’ultimo periodo d’imposta alla stessa riferibili. Così la compensazione può riguardare il debito relativo all’IVA del quarto trimestre 2022, i debiti verso INPS per dipendenti e i debiti verso Erario per dipendenti.

Merita infine evidenziare che i predetti crediti possono essere oggetto di cessione a terzi, purché la cessione riguardi l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento.

3. UFFICIALE LA PROROGA DELLO SPILT PAYMENT FINO AL 30.06.2026

Con la pubblicazione sulla G.U. dell’UE 27.07.2023 della Decisione 25.07.2023 n. 2023/1552, il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a proseguire, senza soluzioni di continuità, con l’applicazione dello SPLIT PAYMENT fino al 30.06.2026.

4. ROTTAMAZIONE QUATER – PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE – ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE DI CREDITI

L’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che concerne i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022 e comporta lo stralcio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione (c.d. “rottamazione-quater”), la cui domanda doveva essere presentata entro il 30.6.2023.

Con la risposta a interpello 7.7.2023 n. 372, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiari-menti sul pagamento delle somme dovute per la “rottamazione-quater”.

4.1 Liquidazione delle somme dovute

Entro il 30.9.2023, l’Agente della riscossione comunica la liquidazione degli importi da pagare a seguito della domanda presentata.

4.2 Pagamento delle somme dovute

Le somme dovute sono versate:

– in un’unica soluzione, entro il 31.10.2023;

– oppure mediante dilazione in 18 rate scadenti:

– le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.10.2023 e il 

– le successive, di pari ammontare, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Modalità di pagamento

Secondo quanto stabilito all’art. 1 co. 242 della L. 197/2022, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

– mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’Agente della riscossione nella suddetta comunicazione;

– mediante moduli di pagamento precompilati, che l’Agente della riscossione è tenuto ad allegare alla stessa comunicazione;

– presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

4.3 Esclusione della compensazione

Con la risposta a interpello 7.7.2023 n. 372, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme dovute per la “rottamazione-quater”, in mancanza di una specifica previsione, non possono essere pagate mediante compensazione né con crediti fiscali disponibili, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

 

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