IL DECRETO LIQUIDITÀ: MISURE FISCALI E CONTABILI

16/04/2020

In data 8 aprile 2020 è stato pubblicato nella G.U. n. 94 il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 denominato “Decreto Liquidità”. Si riportano a seguire i due filoni più importanti riguardanti le MISURE FISCALI E CONTABILI e LE MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

MISURE FISCALI E CONTABILI

1. SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (art. 18)

Per i soggetti esercenti attività d’impresa e lavoratori autonomi che nel periodo d’imposta 2019 hanno avuto ricavi o compensi INFERIORI a 50 MILIONI DI EURO

Sospensione dei versamenti sotto indicati aventi scadenza il 16 aprile e il 16 maggio 2020, SOLO SE NEL MESE DI MARZO 2020 E APRILE 2020 I SOGGETTI HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33% RISPETTO AL MESE DI MARZO E APRILE DEL 2019.

  • Ritenute alla fonte relative ai lavoro dipendente, addizionali regionali e comunali;
  • Iva;
  • Contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria;

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 GIUGNO 2020 in un’unica soluzione o in forma rateale (massimo 5 rate mensili) a decorrere dal mese di giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi.

IMPORTANTE: Per coloro che NON hanno subìto la su indicata contrazione di fatturato, la scadenza di tutti i versamenti resta confermata al 16 aprile e 16 maggio.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa e lavoratori autonomi che nel periodo d’imposta 2019 hanno avuto ricavi o compensi SUPERIORI a 50 MILIONI DI EURO

Sospensione dei versamenti sotto indicati aventi scadenza il 16 aprile e il 16 maggio 2020 SOLO SE NEL MESE DI MARZO 2020 E APRILE 2020 I SOGGETTI HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 50% RISPETTO AL MESE DI MARZO E APRILE DEL 2019.

  • Ritenute alla fonte relative ai lavoro dipendente, addizionali regionali e comunali;
  • Iva;
  • Contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria;

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 GIUGNO 2020 in un’unica soluzione o in forma rateale (massimo 5 rate mensili) a decorrere dal mese di giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi.

IMPORTANTE: Per coloro che NON hanno subìto questa contrazione di fatturato, la scadenza dei versamenti resta confermata al 16 aprile e 16 maggio.

Per tutti i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo e d’impresa a prescindere dall’ammontare dei ricavi e dei compensi riferiti al periodo d’imposta 2019

I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, NON sono sospesi e vanno regolarmente versati alle scadenze del 16 aprile e maggio.

2. RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SU PROVVIGIONI (art. 19)

Soggetti che hanno ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (in generale anno 2019)

I ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che:

  • Nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato
  • Previa apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della predetta disposizione.

Le ritenute dovranno essere versate direttamente dal percettori del compenso o del ricavo, in un’unica soluzione entro il 31 luglio o a rate (massimo 5) a decorrere sempre dal mese di luglio senza applicazione  di interessi e sanzioni.

3. ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP DI GIUGNO 2020 (art. 20)

Acconti imposte Ires, Irpef e Irap di giugno 2020

Non è prevista l’applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento degli acconti delle imposte nel corso del mese di giugno a condizione che il versato non sia inferiore all’80% delle somme che risulterebbero a titolo di acconto sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso.

4. RIMESSIONE DEI TERMINI (art. 21)

Per tutti i soggetti a prescindere dal tipo di attività e dalle dimensioni

I versamenti che dovevano essere effettuati entro il 20 marzo 2020 e non eseguiti, possono essere effettuati entro il 16 aprile 2020.

5. CONSEGNA E TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE (art. 22)

Trasmissione e consegna CU anno 2019

Sono stati prorogati al 30 aprile 2020 i termini di consegna ai percipienti delle CU relative al periodo d’imposta 2019.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni se le medesime CU sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.

6. SEMPLIFICAZIONI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE (art. 26)

Versamento imposta di bollo
  • Se l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche del PRIMO TRIMESTRE 2020 ammonta ad un importo INFERIORE ad EURO 250,00, il versamento può essere fatto entro il 20 LUGLIO 2020 (e non entro il 20 maggio 2020) senza applicazione di sanzioni e interessi.
  • Se l’imposta di bollo del primo trimestre sommata a quella del secondo trimestre ammonta ad un valore complessivo INFERIORE ad EURO 250,00, il versamento complessivo può essere fatto entro il 20 OTTOBRE 2020 (e non entro il 20 luglio), senza applicazione di sanzioni e interessi.

7. CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 28)

Credito d’imposta per acquisti di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Il credito d’imposta previsto dall’art. 64 del D.L. 18/2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e pari al 50% delle spese sostenute, trova applicazione anche per le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (mascherine, occhiali, etc.).