16/04/2020
In data 8 aprile 2020 è stato pubblicato nella G.U. n. 94 il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 denominato “Decreto Liquidità”. Si riportano a seguire i due filoni più importanti riguardanti le MISURE FISCALI E CONTABILI e LE MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE
Sospensione dei versamenti sotto indicati aventi scadenza il 16 aprile e il 16 maggio 2020, SOLO SE NEL MESE DI MARZO 2020 E APRILE 2020 I SOGGETTI HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33% RISPETTO AL MESE DI MARZO E APRILE DEL 2019.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 GIUGNO 2020 in un’unica soluzione o in forma rateale (massimo 5 rate mensili) a decorrere dal mese di giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi.
IMPORTANTE: Per coloro che NON hanno subìto la su indicata contrazione di fatturato, la scadenza di tutti i versamenti resta confermata al 16 aprile e 16 maggio.
Sospensione dei versamenti sotto indicati aventi scadenza il 16 aprile e il 16 maggio 2020 SOLO SE NEL MESE DI MARZO 2020 E APRILE 2020 I SOGGETTI HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 50% RISPETTO AL MESE DI MARZO E APRILE DEL 2019.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 GIUGNO 2020 in un’unica soluzione o in forma rateale (massimo 5 rate mensili) a decorrere dal mese di giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi.
IMPORTANTE: Per coloro che NON hanno subìto questa contrazione di fatturato, la scadenza dei versamenti resta confermata al 16 aprile e 16 maggio.
I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, NON sono sospesi e vanno regolarmente versati alle scadenze del 16 aprile e maggio.
I ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che:
Le ritenute dovranno essere versate direttamente dal percettori del compenso o del ricavo, in un’unica soluzione entro il 31 luglio o a rate (massimo 5) a decorrere sempre dal mese di luglio senza applicazione di interessi e sanzioni.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento degli acconti delle imposte nel corso del mese di giugno a condizione che il versato non sia inferiore all’80% delle somme che risulterebbero a titolo di acconto sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso.
I versamenti che dovevano essere effettuati entro il 20 marzo 2020 e non eseguiti, possono essere effettuati entro il 16 aprile 2020.
Sono stati prorogati al 30 aprile 2020 i termini di consegna ai percipienti delle CU relative al periodo d’imposta 2019.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni se le medesime CU sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.
Il credito d’imposta previsto dall’art. 64 del D.L. 18/2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e pari al 50% delle spese sostenute, trova applicazione anche per le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (mascherine, occhiali, etc.).