IL NUOVO REGIME DELLE VENDITE E-COMMERCE

12/07/2021

Nella circolare di Aprile 2021 sono già state trattate le nuove disposizioni del c.d. “pacchetto IVA sul commercio elettronico” (“VAT e-commerce package”) entrate in vigore dal 01 luglio 2021. Novità che sono state introdotte, principalmente, dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE e dalla direttiva 2019/1995/UE e sono state recepite in ambito nazionale dal DLgs. 25.5.2021 n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.6.2021 n. 141.

Da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, sono state approvate le relative disposizioni attuative riguardanti, fra l’altro, le modalità di adesione ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS introdotti con la riforma.

A seguire una prima analisi delle misure contenute nel “VAT e-commerce package”.

 

1. FINALITÀ DELLA RIFORMA 

Le misure previste dal “pacchetto IVA sul commercio elettronico” sono finalizzate a:

  • semplificare gli adempimenti IVA per i soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere (principalmente mediante mezzi elettronici) nei confronti di privati consumatori nell’UE, con particolare attenzione ai soggetti di minori dimensioni;
  • contrastare le frodi e assicurare che l’IVA sia versata correttamente nello Stato membro in cui le operazioni si considerano effettuate;
  • eliminare gli elementi di distorsione della concorrenza tra gli operatori UE e quelli extra-UE.

 

2. SINTESI DELLE NOVITÀ

Le novità più rilevanti della riforma in argomento riguardano:

  • la modifica delle regole di territorialità IVA per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, con l’abolizione delle attuali soglie di riferimento, riferite ai singoli Stati membri, e l’introduzione di una soglia unica a livello unionale pari a 10.000,00 euro, oltre la quale le vendite sono rilevanti nello Stato di destinazione dei beni;
  • il coinvolgimento dei marketplace nella riscossione dell’IVA su talune vendite a distanza di beni nella UE;
  • l’estensione dell’ambito applicativo del Mini One Stop Shop (MOSS), che quindi viene trasformato in One Stop Shop (OSS), in modo che l’IVA possa essere assolta secondo il meccanismo dello sportello unico non solo per le prestazioni di servizi TTE verso privati (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettroniche), ma anche per le altre prestazioni di servizi B2C in altri Stati membri, nonché per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per talune cessioni facilitate dai marketplace;
  • l’abolizione dell’esenzione IVA per i beni di valore modesto importati nell’UE e l’introduzione di un nuovo regime speciale di importazione denominato Import One Stop Shop (IOSS) che semplifica l’assolvimento dell’imposta per le vendite a distanza di beni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro importati da territori terzi o Paesi terzi.

Sono escluse dalla disciplina delle vendite a distanza:

  • le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto;
  • le cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato assoggettati al regime del margine.

 

 3. ONE STOP SHOP (OSS) 

A partire dall’1.7.2021, per effetto dell’art. 2 della direttiva 2017/2455/UE, il meccanismo dello sportello unico, finora applicabile soltanto per l’assolvimento dell’IVA sulle prestazioni di servizi TTE verso privati di altri Stati membri, viene esteso:

  • a tutte le tipologie di prestazioni di servizi B2C effettuate nei confronti di privati in Stati membri diversi da quello del fornitore (es. servizi di alloggio, servizi di ristorazione e catering, ecc.);
  • alle vendite a distanza intracomunitarie di beni sempre nei confronti di soggetti privati;
  • a determinate vendite interne di beni facilitate da piattaforme elettroniche.

 Per tale ragione, l’attuale regime speciale Mini One Stop Shop (MOSS) si trasforma in One Stop Shop (OSS).

 

4. IMPORT ONE STOP SHOP (IOSS)

A partire dall’1.7.2021 l’esenzione Iva per le importazioni di beni di valore fino a euro 22,00 viene abolita (art. 3 della direttiva 2017/2455/UE), per cui tutte le merci importate nell’UE, comprese quelle di scarso valore, sono soggette ad IVA.

In tale nuovo contesto, per semplificare la riscossione dell’IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati da territori terzi e Paesi terzi, anche ove facilitate da interfacce elettroniche, viene introdotto un nuovo regime speciale denominato Import One Stop Shop (IOSS), disciplinato dagli articoli da 369-terdecies a 369-quinvicies della direttiva 2006/112/CE e, in ambito nazionale, dall’art. 74-sexies.1 del DPR 633/72.

Si segnala, a margine, che è stato introdotto anche un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione per le importazioni di beni di valore modesto, rivolto sostanzialmente a operatori postali e corrieri quale semplificazione facoltativa nel caso in cui l’IOSS non sia stato applicato (artt. 369-sexvicies – 369-septivicies della direttiva 2006/112/CE; art. 70.1 del DPR 633/72). 

Lo Studio è a disposizione per i clienti che fossero interessati, sulla base dell’attività svolta, per ulteriori delucidazioni e/o chiarimenti.