IN PRIMO PIANO – Ottobre 2021

11/10/2021

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: CHIARIMENTI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Con le Risposte agli interpelli n. 602 -603 -604 del 17.09.2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di credito d’imposta in beni strumentali ex lege 160/2019 (Legge di Stabilità 2020) e lege 178/2020 (Legge si Stabilità 2021).

In particolare sono stati chiariti alcuni dubbi relativi all’agevolazione applicabile in caso di investimenti ricadenti nel periodo interessato dalla sovrapposizione delle due norme ossia per investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2020 (o 30.06.2021 in presenza di determinate condizioni relative all’ordine e al pagamento degli acconti).

L’Agenzia ha chiarito che per determinare la disciplina applicabile per gli investimenti fatti in quel periodo, si deve dare rilevanza ai seguenti aspetti:

  • Data di accettazione dell’ordine e di pagamento degli acconti in misura almeno pari al 20% dl costo di acquisizione, anteriore o successiva al 15.11.2020;
  • Data di consegna/messa in funzione/avvenuta interconnessione dei beni oggetto di investimento.

Per cui in presenza di un investimento con ordine vincolante firmato il 21.10.2020 e acconti versati al 15.11.2020 di importo inferiore al 20% del valore dell’investimento, va applicata la disciplina prevista dalla Finanziaria 2021;

Per un investimento con ordine vincolante firmato il 18.11.2020, pagamenti degli acconti al 15.11.2020 di importo superiore al 20% del valore dell’investimento e avvenuta interconnessione e messa in funzione il 22.12.2020, risultante da perizia tecnica giurata il 23.12.2020, va applicata la disciplina prevista dalla Finanziaria 2020.

Si ricorda che il Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021) ha previsto che il credito d’imposta previsto dalla L. 178/2020 (Legge di Stabilità 2021) possa essere utilizzato in compensazione in un’unica quota con riferimento a:

  • gli investimenti in beni strumentali materiali “generici” effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021, indipendentemente dal volume dei ricavi / compensi del soggetto beneficiario;
  • gli investimenti in beni strumentali immateriali “generici” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI STRUMENTALI: MECCANISMO DI RECAPTURE

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) così come la legge di bilancio precedente (L. 160/2019) ha previsto il meccanismo di “recapture” nel caso di cessione di un bene strumentale il cui costo di acquisto è stato considerato ai fini del calcolo del credito d’imposta beni strumentali.

Il meccanismo di “recaputre” consiste nel rideterminare il credito d’imposta escludendo dall’originaria base di calcolo il costo di acquisto dei beni ceduti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione (per i beni 4.0).

Come chiarito dalla Circolare 9/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, l’obiettivo è quello di escludere dall’agevolazione investimenti a carattere temporaneo e realizzati al solo fine di fruire del credito d’imposta. La stessa Circolare chiarisce che il meccanismo di recapture scatta anche nel caso di mancato esercizio del diritto di riscatto con la cessione del contratto durante il periodo di sorveglianza per investimenti effettuati in base a contratti di leasing.

Il meccanismo non si applica in caso di trasferimento del bene per effetto del trasferimento dell’azienda o in caso di furto del bene.

Il credito d’imposta dovrà quindi essere ricalcolato e ridotto. Il relativo importo eventualmente già utilizzato in compensazione dovrà essere direttamente riversato entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui rediti dovuta per il periodo di cessione o delocalizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

BONUS SANIFICAZIONE: COMUNICAZIONE TELEMATICA ENTRO IL 4 NOVEMBRE

Il nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro disciplinato dall’art. 32 del D. L. 73/2021 (Decreto sostegni bis), è subordinato alla presentazione telematica di apposita comunicazione. 

La comunicazione dovrà essere inviata entro il 4 NOVEMBRE 2021. 

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale.

Spetta per le spese sostenute nei mesi di GIUGNO – LUGLIO –AGOSTO 2021, relative a:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambio di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative  e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell’agevolazione;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 E FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quale termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea;
  • acquisiti di dispositivi atti a  garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito teorico da indicare nel modello di comunicazione è pari al 30% delle spese comunicate con un limite massimo di euro 60.000,00.

L’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento determinerà la quota di percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili.