12/06/2019
REGIME PREMIALE DEGLI ISA
Come noto il risultato dell’elaborazione degli ISA, corrisponde ad un voto che può essere inferiore a 6 e arrivare a 10. Il livello di affidabilità fiscale del contribuente costituisce uno strumento per riconoscere benefici ai soggetti più “virtuosi” e per individuare le “posizioni a rischio” da controllare. Con apposito provvedimento del 10 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali. Di seguito le conseguenze e i benefici in corrispondenza dei vari voti ottenuti.
Livello di affidabilità |
Conseguenze /benefici |
Fino a 6 |
Possibile controllo analisi di evasione |
Superiore a 6 inferiore a 8 |
Nessun beneficio/ controllo analisi evasione |
Almeno 8 |
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Almeno 8.5 |
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Da 9 a 10 |
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Il Provvedimento citato precisa che nella definizione delle strategie di controllo basate sul rischio di evasione, l’Ufficio tiene conto del livello di affidabilità fiscale MINORE O UGUALE A 6.
I benefici premiali sopra indicati sono riconosciuti per il 2018 ad eccezione del beneficio dell’esonero dall’applicazione dei visto di conformità per la compensazione/rimborso dei crediti Iva. Infatti il credito Iva da dichiarazione e da modello trimestrale non può essere correlato al livello di affidabilità risultante dall’applicazione degli Isa per il 2018, in quanto i termini di presentazione dei relativi modelli sono diversi.
E’ possibile indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi (adeguamento) non risultati dalla scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile Irpef/Ires – Irap e Iva, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale e per accedere al regime premiale. L’indicazione di ulteriori componenti positivi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
LE CAUSE DI ESCLUSIONE
Si elencano di seguito le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA.
o Le imprese in liquidazione ordinaria o coatta amministrativa o fallimentare.
o L’attività non è ancora iniziata perché l’impianto per lo svolgimento dell’attività è ancora in costruzione, le autorizzazioni non sono ancora state rilasciate, si sta svolgendo attività di ricerca propedeutica all’attività stessa.