Informazioni utili – Ottobre 2023

10/10/2023

1. NUOVI CODICI TRIBUTO PER LE SANZIONI DA RAVVEDIMENTO

Con le Risoluzioni dell’Agenzia Entrate 1.3.2023 n. 12/E e 28.4.2023, n. 18/E è stato soppresso il generico codice tributo “8906” utilizzato per le sanzioni da ravvedimento operoso, e sono stati introdotti nuovi specifici codici.

A seguire tabella di riferimento dei principali nuovi codici delle sanzioni da utilizzare.

SEZIONE CODICE TRIBUTO DENOMINAZIONE CODICE TRIBUTO
ERARIO 8947 Sanzioni per ravvedimento ritenute: redditi lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
ERARIO 8948 Sanzioni per ravvedimento su ritenute: redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi
ERARIO 8949 Sanzioni per ravvedimento su ritenute: redditi di capitale
REGIONI 8950 Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef: redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
REGIONI 8951 Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta di sostituti d’imposta – redditi diversi
IMU E TRIBUTI LOCALI 8952 Sanzioni per ravvedimento addizionale comunale Irpef: redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
IMU E TRIBUTI LOCALI 8953 Sanzioni per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta di sostituti d’imposta – redditi diversi

 

2. REGISTRO IMPRESE: SCATTA LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

La normativa antiriciclaggio ha istituito presso il Registro imprese due nuove sezioni:

  1. L’”Apposita sezione” per la conservazione delle informazioni relative ai titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private;
  2. La “Sezione speciale” per l’iscrizione dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.

Tali sezioni costituiscono e realizzano in Italia il nuovo registro dei “titolari effettivi”. Approvati tutti i decreti attuativi, si attende a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento finale del MIMIT del 29/09/2023 attestante l’operatività del sistema. Dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni al Registro Imprese della titolarità effettiva. 

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 C.C.

Il Registro Imprese, per supportare gli interessati in vista del nuovo adempimento, ha predisposto un portale web dedicato a tale adempimento: 

titolareeffettivo.registroimprese.it

 

3. SUPERBONUS AL 90% – RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332648 ha approvato il modello di istanza e le relative istruzioni di compilazione per il contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti meno abbienti, in relazione alle spese per gli interventi agevolati con superbonus al 90% ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis, primo e terzo periodo del DL 34/2020, di cui all’art. 9 co. 3 del DL 176/2022 ed al DM 31.7.2023.

Requisiti per il contributo

L’agevolazione è riconosciuta alla persona fisica che ha sostenuto le spese per gli interventi agevolati con superbonus al 90% di cui sopra, se al contempo questa: 

  • ha un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro (da determinare ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis.1 del DL 34/2020); 
  • ha sostenuto le spese per gli interventi agevolati nel periodo compreso tra l’1.1.2023 ed il 31.10.2023; 
  • alla data di inizio lavori risulta titolare (almeno pro quota) di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento (o, per gli interventi effettuati dai condomìni, sull’unità immobiliare facente parte del condominio); 
  • ha adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine degli stessi. 

Istanza per il contributo

Per fruire del contributo occorre trasmettere apposita istanza, esclusivamente in via telematica, mediante l’area riservata disponibile nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 

Ciascun richiedente può presentare una sola richiesta di contributo, che:  

  • va trasmessa tra il 2.10.2023 ed il 31.10.2023, mediante il modello allegato al provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332648;
  • può essere presentata anche per tramite di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, delegato al servizio del “cassetto fiscale” del contribuente;
  • deve attestare il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo ed indicare le spese ammesse all’agevolazione.

 

4. FRUIZIONE IN 10 ANNI DEL CREDITO DA SCONTO O CESSIONE – UTILIZZO DEI CREDITI TRACCIABILI – ANNULLAMENTO

Il provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332687 introduce la possibilità di annullare: 

  • la comunicazione per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti derivanti da opzione ex art. 121 del DL 34/2020, prevista dall’art. 9 co. 4 del DL 176/2022; 
  • l’opzione di utilizzo in compensazione dei crediti “tracciabili”. 

4.1 Annullamento della comunicazione per la fruizione in 10 rate del credito

Per i crediti derivanti da opzione di cessione o sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, relativi ad interventi agevolati con il superbonus, il bonus barriere 75% o il sismabonus, la quota residua di ciascuna rata annuale può essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo (art. 9 co. 4 del DL 176/2022). 

La ripartizione riguarda esclusivamente la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.10.2022, per gli interventi agevolati con superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate:
  • dall’1.11.2022 al 31.3.2023, per gli interventi agevolati con superbonus;
  • fino al 31.3.2023, per il bonus barriere 75% o il sismabonus.

Il titolare dei crediti può comunicare l’opzione di ripartizione della rata in 10 quote annuali tramite l’area riservata della “Piattaforma cessione crediti”. 

Il provv. Agenzia delle Entrate 332687/2023 prevede la possibilità di annullare la predetta comunicazione di ripartizione in 10 rate dei crediti residui.  

La richiesta di annullamento va effettuata (anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98 con delega alla consultazione del cassetto fiscale): 

  • tramite l’area riservata della “Piattaforma cessione crediti”, a partire dalla data di attivazione di tale funzionalità; 
  • fino all’attivazione di tale funzionalità, tramite il modello allegato al provv. 332687/2023, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa del titolare del credito (in caso di firma autografa va allegata copia del documento di identità), da trasmettere tramite PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

4.2 Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili

Sono definiti crediti “tracciabili”, in quanto identificati con codice univoco sulla “Piattaforma cessione crediti”: 

  • i crediti derivanti da comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito presentate a partire dall’1.5.2022 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, punto 5.2, lett. a); 
  • i crediti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale o carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca contemplati dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445 (e dai successivi provvedimenti che ne hanno esteso la portata applicativa).

I cessionari ed i fornitori devono comunicare tramite la “Piattaforma cessione crediti”, con riferimento a ciascuna rata annuale, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 dei crediti tracciabili, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti.

Il provv. Agenzia delle Entrate 332687/2023 ha introdotto la possibilità di chiedere l’annullamento della predetta comunicazione, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, con l’apposita funzionalità che sarà disponibile dal 5.10.2023.

 

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