10/10/2023
1. NUOVI CODICI TRIBUTO PER LE SANZIONI DA RAVVEDIMENTO
Con le Risoluzioni dell’Agenzia Entrate 1.3.2023 n. 12/E e 28.4.2023, n. 18/E è stato soppresso il generico codice tributo “8906” utilizzato per le sanzioni da ravvedimento operoso, e sono stati introdotti nuovi specifici codici.
A seguire tabella di riferimento dei principali nuovi codici delle sanzioni da utilizzare.
SEZIONE | CODICE TRIBUTO | DENOMINAZIONE CODICE TRIBUTO |
ERARIO | 8947 | Sanzioni per ravvedimento ritenute: redditi lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale |
ERARIO | 8948 | Sanzioni per ravvedimento su ritenute: redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi |
ERARIO | 8949 | Sanzioni per ravvedimento su ritenute: redditi di capitale |
REGIONI | 8950 | Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef: redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale |
REGIONI | 8951 | Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta di sostituti d’imposta – redditi diversi |
IMU E TRIBUTI LOCALI | 8952 | Sanzioni per ravvedimento addizionale comunale Irpef: redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale |
IMU E TRIBUTI LOCALI | 8953 | Sanzioni per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta di sostituti d’imposta – redditi diversi |
2. REGISTRO IMPRESE: SCATTA LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
La normativa antiriciclaggio ha istituito presso il Registro imprese due nuove sezioni:
Tali sezioni costituiscono e realizzano in Italia il nuovo registro dei “titolari effettivi”. Approvati tutti i decreti attuativi, si attende a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento finale del MIMIT del 29/09/2023 attestante l’operatività del sistema. Dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni al Registro Imprese della titolarità effettiva.
Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 C.C.
Il Registro Imprese, per supportare gli interessati in vista del nuovo adempimento, ha predisposto un portale web dedicato a tale adempimento:
titolareeffettivo.registroimprese.it
3. SUPERBONUS AL 90% – RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332648 ha approvato il modello di istanza e le relative istruzioni di compilazione per il contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti meno abbienti, in relazione alle spese per gli interventi agevolati con superbonus al 90% ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis, primo e terzo periodo del DL 34/2020, di cui all’art. 9 co. 3 del DL 176/2022 ed al DM 31.7.2023.
Requisiti per il contributo
L’agevolazione è riconosciuta alla persona fisica che ha sostenuto le spese per gli interventi agevolati con superbonus al 90% di cui sopra, se al contempo questa:
Istanza per il contributo
Per fruire del contributo occorre trasmettere apposita istanza, esclusivamente in via telematica, mediante l’area riservata disponibile nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Ciascun richiedente può presentare una sola richiesta di contributo, che:
4. FRUIZIONE IN 10 ANNI DEL CREDITO DA SCONTO O CESSIONE – UTILIZZO DEI CREDITI TRACCIABILI – ANNULLAMENTO
Il provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332687 introduce la possibilità di annullare:
4.1 Annullamento della comunicazione per la fruizione in 10 rate del credito
Per i crediti derivanti da opzione di cessione o sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, relativi ad interventi agevolati con il superbonus, il bonus barriere 75% o il sismabonus, la quota residua di ciascuna rata annuale può essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo (art. 9 co. 4 del DL 176/2022).
La ripartizione riguarda esclusivamente la quota residua delle rate dei crediti riferite:
Il titolare dei crediti può comunicare l’opzione di ripartizione della rata in 10 quote annuali tramite l’area riservata della “Piattaforma cessione crediti”.
Il provv. Agenzia delle Entrate 332687/2023 prevede la possibilità di annullare la predetta comunicazione di ripartizione in 10 rate dei crediti residui.
La richiesta di annullamento va effettuata (anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98 con delega alla consultazione del cassetto fiscale):
4.2 Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili
Sono definiti crediti “tracciabili”, in quanto identificati con codice univoco sulla “Piattaforma cessione crediti”:
I cessionari ed i fornitori devono comunicare tramite la “Piattaforma cessione crediti”, con riferimento a ciascuna rata annuale, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 dei crediti tracciabili, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti.
Il provv. Agenzia delle Entrate 332687/2023 ha introdotto la possibilità di chiedere l’annullamento della predetta comunicazione, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, con l’apposita funzionalità che sarà disponibile dal 5.10.2023.
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