Scadenzario fiscale – Novembre 2023

1/11/2023

Mercoledì 15 novembre

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
15.11.2023 Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all’1.1.2023 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • Facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate;
  • Oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022;
  • Versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 16% sia per le partecipazioni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
15.11.2023 Rivalutazione terreni Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2023, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • Facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • Versando il totale dell’imposta sostitutiva del 16% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
15.11.2023 Rivalutazione all’1.1.2022 delle partecipazioni non quotate o dei terreni Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2022, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 14%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2022.
15.11.2023 Rivalutazione all’1.1.2021 delle partecipazioni non quotate o dei terreni Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2021, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2021.
15.11.2023 Trasmissione dati acquisti dall’estero I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

 

Giovedì 16 novembre

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
16.11.2023 Utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al primo e secondo trimestre 2023 Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al primo e secondo trimestre 2023 (mesi da gennaio a giugno 2023), oppure i soggetti a cui tali crediti d’imposta sono stati ceduti, entro il 16.11.2023 devono utilizzarli esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
16.11.2023 Presentazione domande “sport bonus” I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2023, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

16.11.2023 Versamento rate imposte e contributi I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2023.
16.11.2023 Versamento ritenute e addizionali I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 non è di almeno 500,00 euro.

16.11.2023 Versamento rata saldo IVA 2022 I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):

  • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023;
  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.
16.11.2023 Versamento IVA mensile I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.11.2023 Versamento IVA terzo trimestre 2023 I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2023;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.11.2023 Versamento IVA terzo trimestre 2023 I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2023;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
16.11.2023 Contributi INPS artigiani e commercianti I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2023.

Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).

16.11.2023 Rata premi INAIL I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023;
  • con applicazione dei previsti interessi.

 

Martedì 28 novembre

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
28.11.2023 Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023 I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del-l’1,67%, oltre agli interessi legali.

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.11.2024;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 30.8.2023 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 31.7.2023, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • entro il 30.11.2024;
  • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

 

Giovedì 30 novembre

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
30.11.2023 Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:

  • cedere o assegnare ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all’attività propria dell’impresa);
  • oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;
  • beneficiando dell’applicazione di imposte sostitutive dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP.

Le imposte sostitutive dovute devono essere versate, per l’intero ammontare, entro il termine in esame.

Se in precedenza era già stato versato il 60% delle imposte sostitutive dovute, entro il termine in esame deve essere versato il rimanente 40%.

30.11.2023 Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale:

  • dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2022 e dell’1.1.2023;
  • effettuata dall’1.1.2023 ed entro il 31.5.2023;
  • con effetto dall’1.1.2023.

Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 30.6.2024.

30.11.2023 Remissione “in bonis” adempimenti per le opzioni relative alle detrazioni edilizie I contribuenti e gli amministratori di condominio possono effettuare la c.d. “remissione in bonis” con riferimento all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da determinati interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, non effettuata entro il 31.3.2023:

  • presentando la prevista comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • a condizione che non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • versando la sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

La comunicazione può avvenire anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”, ossia:

  • banche e intermediari finanziari;
  • società appartenenti a un gruppo bancario;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
30.11.2023 Trasmissione telematica delle dichiarazioni Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:

  • il modello REDDITI 2023;
  • il modello IRAP 2023 (se soggetti passivi IRAP).
30.11.2023 Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023 Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023 devono presentare in via telematica:

  • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2023; il quadro AC del modello REDDITI PF 2023 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2023;
  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.11.2023 Trasmissione telematica modello CNM La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2023:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2023.
30.11.2023 Opzione per il consolidato fiscale I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2023;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2023.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca dell’opzione è possibile decorso:

  • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;
  • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
30.11.2023 Opzione per la trasparenza fiscale I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2023;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2023.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.

30.11.2023 Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2023;
  • nell’ambito del modello IRAP 2023.

I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.

30.11.2023 Regolarizzazione modelli REDDITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022 Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare,che presentano i modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023 in via telematica entro il 30.11.2023, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022, relative al 2021;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.11.2023 Adempimenti persone decedute Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023:

  • devono presentare in via telematica il modello REDDITI 2023 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022 e degli anni precedenti.
30.11.2023 Registro beni ammortizzabili I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
30.11.2023 Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

  • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);
  • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
30.11.2023 Remissione “in bonis” I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
30.11.2023 Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2020 e/o al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.11.2023 Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2023 Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023, relativo:

  • all’IRPEF;
  • alla cedolare secca sulle locazioni;
  • all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011;
  • all’imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • all’imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni;
  • all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero);
  • all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie all’estero);

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

L’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 ha però stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi:

  • entro il 16.1.2024, in unica soluzione;
  • oppure in 5 rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).
30.11.2023 Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023 Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2023, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2022, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2023, nei limiti del previsto massimale.

Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2023, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2022, nei limiti del previsto massimale.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30.11.2023 Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2023 Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023:

  • dell’addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero;
  • dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all’estero.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30.11.2023 Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2023 I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023, relativo:

  • all’IRES;
  • alla maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo”;
  • all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;
  • all’addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero;
  • all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all’estero.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30.11.2023 Versamento acconti IRAP Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2023.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30.11.2023 Versamento rate imposte e contributi I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023:

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;
  • la sesta rata, se la prima e seconda rata sono state versate entro il 31.7.2023.
30.11.2023 Versamento imposta di bollo fatture elettroniche I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2023.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2023, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza.

30.11.2023 Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2023;
  • • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

30.11.2023 Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

30.11.2023 Registrazione contratti di locazione Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

 

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