La conversione in Legge del D.L. 73/2022 “D. Semplificazioni”

14/09/2022

1. Codice della crisi d’impresa: modifica dei parametri per segnalazione dell’Agenzia delle Entrate

Il D. Lgs. 83/2022 ha apportato alcune modifiche al “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” introdotto dal D. Lgs. 14/2019 ed entrato definitivamente in vigore a partire dal 15/07/2022.

In particolare l’Istituto della composizione assistita della crisi è stato sostituito dalla procedura di composizione negoziata della crisi. Procedura che ha previsto l’eliminazione del sistema di allerta basato sull’utilizzo degli specifici indici/indicatori della crisi e la soppressione dell’OCRI.

Per quanto riguarda la presenza di un’esposizione debitoria verso i “creditori pubblici qualificati (ossia INPS, Agenzia Entrate e Agenzia della Entrate Riscossione)”, in sede di conversione del Decreto Semplicazioni, sono stati introdotti nuovi parametri per quel che riguarda la consistenza del debito Iva in base al quale scatta la segnalazione al contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

In particolare la segnalazione al contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate avviene quando:

  1. il debito IVA scaduto e non versato risultante dalla Li.pe. è superiore ad euro 5.000,00;
  2. il debito IVA non deve essere inferiore al 10% del volume d’affari del modello Iva relativo all’anno precedente;
  3. in ogni caso il debito IVA deve essere superiore ad euro 20.000,00.

La segnalazione avviene tramite PEC all’imprenditore e all’organo di controllo della società (se presente). Nella segnalazione è contenuto l’invio alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi.

 

2.  Acquisti da San Marino con addebito di IVA

La Legislazione sammarinese esclude l’obbligo di emettere le fatture elettroniche per gli operatori economici stabiliti nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00. Questi operatori potranno continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo.  Al fine dell’invio dei dati in base al nuovo esterometro, l’Agenzia delle Entrate, ha emanato Specifiche tecniche per l’emissione della fattura elettronica da inviare allo Sdi da parte dell’acquirente italiano.

La fattura va emessa con il nuovo “TIPO DOCUMENTO TD28 – Acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea)”. Non va utilizzato il Tipo documento TD17 o TD 19 che si adopera solo nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore di San Marino (elettronica o cartacea) sia senza addebito di IVA.

 

3. Regime forfettario e imposta di bollo addebitata in fattura

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 428 del 12.08.2022 ha chiarito la questione del trattamento fiscale dell’imposta di bollo addebitata al cliente da parte dei soggetti in regime forfetario.

In particolare se l’imposta di bollo viene addebitata al cliente, senza specifica indicazione del titolo di tale addebito e con l’indicazione in fattura del codice N2.2. – non soggetto ad Iva per applicazione del regime forfetario, tale addebito costituisce ricavo/compenso per il soggetto che ha emesso fattura. Ricavo/compenso che concorre alla determinazione del reddito.

Si precisa che non è corretta la prassi di addebitare in fattura l’imposta di bollo indicando che trattasi di somma sostenuta in nome per conto del cliente usando il “codice N1 – escluso Iva ex art. 15” in quanto il soggetto passivo dell’imposta di bollo è il cedente che emette la fattura e non il cliente; non si può pertanto considerare tale somma come rimborso di un’anticipazione fatta per suo conto.

Rimane comunque sempre possibile apporre il bollo senza addebito al cliente. In questo caso non si realizza alcun ricavo/compenso da assoggettare a tassazione.

 

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