12/09/2022
Con il DL 9.8.2022 n. 115, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022 n. 185, sono state emanate misure urgenti in materia di crediti di imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto “Aiuti-bis”).
Il DL 115/2022 è entrato in vigore il 10.8.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 115/2022; novità che potranno essere oggetto di modifica in sede di conversione in legge.
L’art. 6 del DL 115/2022 estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:
2.1 Tabella riepilogativa
Soggetti beneficiari credito d’imposta terzo trimestre 2022 |
Misura del credito spettante |
|
Imprese GASIVORE |
Spese acquisto gas naturale |
25% |
Imprese NON GASIVORE |
Spese acquisto gas naturale |
25% |
Imprese ENERGIVORE |
Spese componente energetica |
25% |
Imprese NON ENERGIVORE |
Spese componente energetica |
15% |
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In deroga all’art. 51 co. 3 del TUIR, l’art. 12 del DL 115/2022 prevede per il 2022 l’incremento a 600,00 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
L’art. 5 co. 1 del DL 115/2022 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
La previsione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.10.2022 al 31.12.2022.
L’art. 22 del DL 115/2022 dispone l’estensione dell’indennità una tantum di 200,00 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 convertito, anche ad altre categorie di lavoratori.
5.1 Nuove categorie
Il bonus viene riconosciuto:
Inoltre la norma modifica l’art. 32 co. 1 del DL 50/2022 disponendo che l’indennità in questione spetti ai titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro l’1.7.2022 (invece del 30.6.2022).
5.2 Modalità di erogazione
Per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori, la norma prevede il riconoscimento automatico dell’indennità da parte del datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli artt. 31 e 32 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS.
Per i collaboratori sportivi, invece, il bonus di 200,00 euro sarà erogato automaticamente da Sport e Salute spa, che dovrà interfacciarsi con l’INPS al fine di evitare sovrapposizione nei pagamenti.
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