Scadenziario fiscale – Agosto 2022

11/08/2022

 

Per effetto della “Proroga di Ferragosto” gli adempimenti fiscali / versamenti che scadono nel periodo 1.8 – 20.8.2022 possono essere effettuati entro il 22.8.2022 senza alcuna maggiorazione.

 

Lunedì 22 Agosto

22.08.2022

Versamento
saldo IVA 2021

I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2022 – 30.7.2022.

Tale versamento può essere rateizzato.

22.08.2022

Versamenti imposte
da modello
REDDITI PF 2022

Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
  • del saldo per l’anno 2021 relativo alle addizionali IRPEF  e dell’eventuale acconto per l’anno 2022 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
  • del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

 

22.8.2022

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2021;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2022.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

22.8.2022

Versamenti imposte
da modello
REDDITI SP 2022

Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

22.8.2022

Trasmissione dati operazioni con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

  • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

La comunicazione non riguarda le operazioni:

  • per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
  • per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione, effettuate dal 22.6.2022.

22.8.2022

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di luglio 2022 o ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2022.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

22.8.2022

Dichiarazione
e versamento IVA
regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2022 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

22.8.2022

Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

22.8.2022

Registrazione
contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

22.8.2022

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2022;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

22.8.2022

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di luglio 2022;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

22.8.2022

Versamento IVA
secondo trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2022;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

22.8.2022

Contributi INPS
artigiani
e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre aprile-giugno 2022.

Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).

22.8.2022

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi:

  • dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022;
  • con applicazione dei previsti interessi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

22.08.2022

Versamenti imposte
da modello REDDITI SC ed ENC 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

22.08.2022

Versamenti IRAP

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2021;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più soggette al tributo).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

22.08.2022

Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

22.08.2022

Versamento
diritto camerale

Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

22.08.2022

Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.

22.08.2022

Versamenti
imposte da modello REDDITI SC 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).

Tali versamenti possono essere rateizzati. 

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

22.08.2022

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2021;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

22.08.2022

Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa

I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.

22.08.2022

Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

22.08.2022

Versamento
diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

22.08.2022

Versamento rata
saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022):

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.

22.08.2022

Versamento rate
imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:

  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022, con applicazione dei previsti interessi;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022, senza applicazione di interessi.

22.08.2022

Versamento rate
da modelli
REDDITI 2022

I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2022, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

22.08.2022

Presentazione
modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre aprile-giugno 2022;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

 

Studio Pietrobon & Associati è a tua disposizione per chiarire ogni dubbio. Contattaci per richiedere una consulenza o per avere informazioni sui nostri servizi.
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Giovedì 25 Agosto

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

25.8.2022

Presentazione
modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di luglio 2022, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di luglio 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di luglio 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

Con l’art. 3 del DL 73/2022 il termine di presentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; in sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

 

Martedì 30 Agosto

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

30.8.2022

Registrazione
contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Mercoledì 31 Agosto

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

31.8.2022

Versamento rate
imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022:

  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.

31.8.2022

Dichiarazione
e versamento IVA
regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di luglio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

 

Studio Pietrobon & Associati è a tua disposizione per chiarire ogni dubbio. Contattaci per richiedere una consulenza o per avere informazioni sui nostri servizi.
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