16/05/2022
Il DL 1.3.2022 n. 17 è stato convertito nella L. 27.4.2022 n. 34, pubblicata sulla G.U. 28.4.2022 n. 98 ed entrata in vigore il 29.4.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità tenendo conto delle modifiche ed integrazioni apportate in sede di conversione in legge.
L’art. 29 del DL 17/2022 convertito proroga anche per l’anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in regime d’impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, suscettibili di produrre plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
In sede di conversione in legge del DL 17/2022, il termine per porre in essere i previsti adempimenti è stato differito dal 15.6.2022 al 15.11.2022.
Per le altre informazioni relative a tale proroga si rimanda alla circolare di Aprile 2022.
L’art. 7 co. 3-bis e 3-ter del DL 17/2022 convertito è intervenuto sulla sospensione dei versamenti disposta dall’art. 1 co. 923-924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
In particolare, il decreto estende l’ambito temporale della sospensione dei versamenti e modifica le tempistiche della ripresa degli stessi.
2.1 versamenti sospesi
Sono sospesi fino al 31.7.2022 (in luogo del precedente limite del 30.4.2022) i termini relativi:
2.2 ripresa dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31.8.2022.
Rimane possibile il pagamento rateale, senza interessi, con le seguenti modalità:
Studio Pietrobon & Associati è a tua disposizione per chiarire ogni dubbio. Contattaci per richiedere una consulenza o per avere informazioni sui nostri servizi.
Richiedi una consulenza
Gli artt. 29-bis e 29-ter del DL 17/2022, inseriti in sede di conversione, contengono disposizioni riguardanti le opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, che possono essere esercitate in luogo della fruizione diretta in dichiarazione dei redditi dell’agevolazione in conseguenza all’esecuzione di determinati interventi “edilizi”.
3.1 quarta cessione per le banche a favore dei correntisti
L’art. 29-bis del DL 17/2022 convertito integra la disciplina della cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, consentendo un’ulteriore cessione (successiva alle tre già previste: la prima a favore di tutti i soggetti e le altre due a favore dei soggetti “vigilati”):
3.2 proroga del termine di comunicazione dell’opzione per i soggetti ires e i titolari di partita iva
L’art. 29-ter del DL 17/2022 convertito prevede un’ulteriore proroga al 15.10.2022 del termine entro cui deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura per le detrazioni edilizie, ex art. 121 del DL 34/2020, relativamente alle:
Tale ulteriore proroga trova applicazione soltanto per:
L’art. 15 co. 1-bis del DL 17/2022 convertito riconosce, tra le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” ex art. 119 co. 1 lett. b) e c) del DL 34/2020, anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici che sostituiscono quelli di climatizzazione invernale esistenti.
L’art. 2 del DL 17/2022 convertito ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 2021 (art. 2 del DL 130/2021) e per il primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021).
In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, in via derogatoria rispetto a quanto ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
L’aliquota IVA agevolata spetta anche in relazione agli impieghi di gas metano per combustione che fruiscono dell’esenzione dal pagamento dell’accisa o dell’accisa con aliquota ridotta.
Esclusioni
Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.
Studio Pietrobon & Associati è a tua disposizione per chiarire ogni dubbio. Contattaci per richiedere una consulenza o per avere informazioni sui nostri servizi.
Richiedi una consulenza
L’art. 4 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.
In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 20% inizialmente previsto) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:
6.1 utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
6.2 cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.
6.3 Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
Altre indicazioni nel successivo punto 10 della presente circolare.
7. credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas
L’art. 5 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 15% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022. Si segnala, peraltro, che il DL c.d. “Aiuti”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 2.5.2022 e non ancora pubblicato in G.U., prevede l’ulteriore incremento del credito d’imposta al 25%.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
7.1 utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
7.2 cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.
7.3 Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
Altre indicazioni nel successivo punto 10 della presente circolare.
Studio Pietrobon & Associati è a tua disposizione per chiarire ogni dubbio. Contattaci per richiedere una consulenza o per avere informazioni sui nostri servizi.
Richiedi una consulenza
L’art. 3 del DL 21/2022 (Decreto Energia) riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017 di cui al Decreto Energia descritto in precedenza).
8.1 determinazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
8.2 modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
8.3 trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
Altre indicazioni nel successivo punto 10 della presente circolare.
L’art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022 (di cui al Decreto Energia descritto in precedenza).
9.1 determinazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
9.2 modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
9.3 trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
Altre indicazioni nel successivo punto 10 della presente circolare.
Con la risposta 11.4.2022 e la ris. 14.4.2022 n. 18, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione all’utilizzo dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale a favore di:
Innanzitutto è stato chiarito che i suddetti crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumato siano:
codici tributo e compilazione del modello f24
Per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta in esame, la ris. Agenzia delle Entrate 14.4.2022 n. 18 ha istituito i seguenti codici tributo:
Si ricorda che, con la precedente ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 13, era già stato istituito il codice tributo “6960”, riferito al credito d’imposta per le imprese energivore per il primo trimestre del 2022.
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24:
Studio Pietrobon & Associati è a tua disposizione per chiarire ogni dubbio. Contattaci per richiedere una consulenza o per avere informazioni sui nostri servizi.
Richiedi una consulenza
L’art. 6 del DL 17/2022 convertito prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente “AdBlue” necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.
11.1 utilizzo dei crediti d’imposta
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili:
11.2 Trattamento fiscale
I suddetti crediti d’imposta:
L’art. 25-bis del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha disposto che, a decorrere dal 2023, il credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 sia concesso:
Studio Pietrobon & Associati è a tua disposizione per chiarire ogni dubbio. Contattaci per richiedere una consulenza o per avere informazioni sui nostri servizi.
Richiedi una consulenza