LE ALTRE INFORMAZIONI UTILI

14/01/2021

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

(Dispositivi di Protezione Individuale)

 

Con specifico Provvedimento n. 381183/2020 del 16.12.2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la nuova percentuale da utilizzare per la quantificazione del credito d’imposta spettante in relazione alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. La nuova percentuale viene fissata al 47,1617% rispetto a quella del 15,6423% prevista in precedenza. L’incremento è legato all’aumento delle risorse stanziate dal Governo con il D.L. 104/2020 (Decreto Agosto).

Nel calcolo del credito spettante, si deve quindi applicare la nuova percentuale sopra indicata alla percentuale del credito teorico del 60% e poi alle spese EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE fino al 31/12/2020.

L’ammontare del credito spettante a ciascun beneficiario è disponibile nel proprio cassetto fiscale.

 

Il credito non è tassato ai fini Irpef, Ires e Irap e può essere utilizzato:

  • in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6917);
  • In dichiarazione dei redditi modello Unico 2021 redditi 2020;
  • Ceduto a terzi anche parzialmente.

 

IMPOSTA DI BOLLO SUELLE E-FATTURE: NUOVE SCADENZE DI PAGAMENTO

 

Con il Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2020 e pubblicato in G.U. il 19 dicembre 2020, a decorrere dal 01.01.2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto il differimento dei termini ordinari di versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture. In particolare l’imposta di bollo del primo, terzo e quarto trimestre va versato entro la fine del secondo mese successivo alla fine del trimestre, mentre l’imposta di bollo del secondo trimestre va versata entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo la trimestre.

Tabella riassuntiva

 

PERIODO SCADENZA PAGAMENTO
I TRIMESTRE 2021 31/05/2021
II TRIMESTRE 2021 30/09/2021
III TRIMESTRE 2021 30/11/2021
IV TRIMESTRE 2021 28/02/2022

 

Il medesimo Decreto Ministeriale, inoltre, riprende e fa proprie le agevolazioni previste dal D.L. 124 del 26 ottobre 2019 confermando i diversi termini di pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture nel caso in cui l’importo da versare sia “non superiore alla soglia di euro 250,00”.

Per cui l’importo dell’imposta di bollo può essere versata senza sanzioni e interessi entro questi termini:

 

PERIODO IMPORTO IMPOSTA BOLLO SCADENZA PAGAMENTO
I TRIMESTRE ≤ 250,00 30/09/2021
II TRIMESTRE > 250,00 30/09/2021
I TRIMESTRE + II TRIMESTRE ≤ 250,00 30/11/2021
III TRIMESTRE Qualsiasi importo 30/11/2021
IV TRIMESTRE Qualsiasi importo 28/02/2022

 

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle fatture inviate allo SdI dal 1 gennaio 2021, sulla base dei dati in possesso procede per ogni trimestre solare all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta è dovuta. In questi casi l’Agenzia informa i contribuente entro il 15 del primo mese successivo al trimestre di riferimento lasciando il tempo al contribuente di procedere alle opportune verifiche e di procedere alla variazione die dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo.

Le modalità- tecniche per porre in essere le procedure di integrazione e variazione degli importo verranno stabilite da uno specifico provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

NUOVO TRACCIATO CORRISPETTIVI TELEMATICI (REGISTRATORE TELEMATICO)

 

Con il Provvedimento n. 389405 del 23 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha previsto un maggior termine entro cui dovrà essere effettuato l’aggiornamento del registratore telematico (RT) per l’invio del tracciato dei corrispettivi con i dati previsti dalla versione 7.0 di giungo 2020.

Il nuovo termine è ora fissato al 31.03.2021 per cui fino a tale termine sarà ancora possibile inviare i corrispettivi con il vecchio tracciato.

A partire dal 01.04.2021 l’invio telematico dei corrispettivi dovrà essere effettuato esclusivamente con il nuovo tracciato telematico.

 

ACQUISTO DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19: ALIQUOTA IVA

 

Come è noto, il Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che le cessioni dei beni sotto elencati poste in essere dal 19.5.2020 al 31.12.2020, fossero ESENTI da IVA.

 

A partire dal 1 gennaio 2021 saranno, invece, assoggettate ad aliquota Iva del 5%.

 

Elenco dei beni

“Ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva; monitor multi parametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.

 

TASSO DI INTERESSE LEGALE

 

Con il D.M. 1.12.2020 pubblicato in G.U. n. 310 del 15.12.2020, è stato definito il tasso di interesse legale per l’anno 2021.

Il tasso scende dallo 0.05% del 2020 allo 0,01% in ragione d’anno a partire dal 01.01.2021.